Ridefinizione delle modalità  di impiego delle risorse di cui all'articolo 10 della legge 29 marzo 2001, n.135, come previsto dell'articolo 2, comma 193, lettera b) della legge 24 dicembre 2007, n.244,

per l'erogazione di buoni vacanze da destinare a interventi di solidarietà  in favore delle fsce scoiali più deboli e favorire la destagionalizzazione dei flussi turistici nei settori del...

  • Categoria: Tutte le notizie | Avviso pubblico
  • Data: 03.08.10
  • Autore: Gazzetta Ufficiale n. 178 del 2 agosto 2010, è stato pubblico il decreto 9 luglio 2010

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L'URP   informa che nella Gazzetta Ufficiale n. 178 del 2 agosto 2010, è stato pubblicato il decreto 9 luglio 2010

della Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento per lo Svilluppo e la Competitività  del Turismo, avente ad

oggetto:"Ridefinizione delle modalità  di impiego delle risorse di cui all'articolo 10 della legge 29 marzo

2001, n.135, come previsto dell'articolo 2, comma 193, lettera b) della legge 24 dicembre 2007, n.244, per l'erogazione

di buoni vacanze da destinare a interventi di solidarietà  in favore delle fsce scoiali più deboli e favorire la

destagionalizzazione dei flussi turistici nei settori del turismo balneare, montano e

termale."


Si riporta di seguito il testo degli articoli 1-2-3-4-5 del suindicato

decreto.


                                                                               "Art. 1


Il presente decreto

ridefinisce le modalità  di impiego delle risorse di cui all'art.10 della legge 29 marzo 2001, n.135, come previsto

dall'art.2, comma 193, lettera b) della legge 24 dicembre 2007, n.244, per l'erogazione di buoni vacanze da destinare a

interventi di solidarietà  in favore delle fasce, sociali più deboli e favorire la destagionalizzazione dei flussi

turistici nei settori del turismo balneare, montano e

termale.



                                                                                         Art. 2


1.

Per aventi diritto di intendono i nuclei familiari, i cui componenti siano cittadini italiani e dell'Unione europea

residenti in Italia e gli estracomunitari con regolare permesso di soggiorno e residenza, che si trovino nella condizione

socio-economica prevista dalla seguente tabella [...]


2. L'agevolazione si applica in percentuale sul

valore dei buoni vacanze richiedebili fino all'importo massimo indicato.


3. Il richiedente dovrà 

dichiarare sotto la sua personale responsabilità , ai sensi e per gli effetti del decreto del Presidente della Repubblica

n.445/2000, che il proprio nucleo familiare si torva nella condizione socio-economica (riferimento ISEE dell'anno

corrente) prevista dalla sopracitata tabella.


4. L'ISEE è l'indicatore dello stato economico

equivalente dei componenti il nucleo familiare in corso di validità  nell'anno di presentazione della richiesta dei buoni

vacanze; per "nucleo familiare" si intendono i soggetti componenti la famiglia anagrafica, salvo quanto

stabilito dall'art. del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 aprile 2001, n.242, alla data dell'ultima

dichiarazione dei redditi regolarmente presentata.


5. Il contributo può essere erogato una sola volta

per nucleo familiare per anno solare, fino ad esaurimento dei fondi disponbili, sulla base del criterio di priorità 

cronologica.



                                                                                                       Art.

3


1. La validità  dei buoni vacanze già  emessi alla data di entrata in vigore del presente decreto, con

scadenza 30 giugno 2010, è prorogata al 20 dicembre 2010; quelli emessi successivamente, nell'anno 2010, avranno

scadenza 3 luglio 2011.


2. E' consentita la fruizione dei buoni vacanze fino alla prima domenica del

mese di luglio, qualora il mese di giugno si concluda con un giorno infrasettimanale, nonchè dal 23 di agosto. E'

confermato il divieto di utlizzo dal 20 dicembre al 6

gennaio.


  


                                                                                                       Art.

4


1. I buoni vacanze, possono essere utilizzati sul territorio nazionale, per la fruizione di

"pacchetti vacanza", ai sensi dell'art. 10, comma 2, della legge n.135/2001, da intendersi come acquisizione

di soggiorni, servizi turisitici e servizi accessori alla vacanza, erogabili sulla base di specifici atti di

convenzionamento tra gli operatori turistici con il soggetto gestore, Associazione Buoni Vacanze

Italia.



Art. 5


Il Dipartimento per lo sviluppo e la

competiotività  del turismo è autorizzato a porre in essere i conseguenti atti attuativi del presente decreto, che sarà 

trasmesso ai competenti organi di controllo per la prescritta registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica italiana."



Per visualizzare la tabella di cui all'articolo 2,

cliccare sull'allegato file.


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