Riduzione degli adempimenti amministrativi per le imprese

Art. 40 del Decreto - Legge 6 dicembre 2011, n.201, recante:" Disposizioni urgenti per la crescita, l'equita' e il consolidamento dei conti pubblici"

Dettagli della notizia

Per opportuna conoscenza della Cittadinanza, si riporta di seguito il testo dell'articolo 40

del Decreto - Legge 6 dicembre 2011, n.201(" Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il

consolidamento dei conti pubblici").

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nbsp;        "Art. 40



Riduzione degli adempimenti

amministrativi per le imprese




1. In materia di semplificazione degli adempimenti

per la registrazione dei clienti nelle strutture ricettizie, al comma 3 dell'articolo 109 del testo unico delle leggi di

pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931 n. 773, le parole: "I soggetti di cui al comma 1 sono

altresi' tenuti a comunicare all'autorita' locale di pubblica sicurezza le generalita' delle persone alloggiate,

mediante consegna di copia della scheda, entro le ventiquattro ore successive al loro arrivo, In alternativa, il gestore

puo' scegliere di effettuare tale comunicazione inviando, entro lo stesso termine, alle questure territorialmente

competenti i dati nominativi delle predette schede con mezzi informatici o telematici o mediante fax secondo le

modalita' stabilite con decreto del Ministro dell'interno" sono sostituite dalle seguenti: "I soggetti di cui

al comma i sono altresi' tenuti a comunicare entro le ventiquattrore successive all'arrivo, alle questure

territorialmente competenti le generalita' delle persone alloggiate mediante l'invio dei dati contenuti nella predetta

scheda con mezzi informatici o telematici secondo le modalita' stabilite con decreto del Ministro dell'interno, sentito

il Garante per la protezione dei dati personali."

2. Per la riduzione degli oneri in materia di privacy,

sono apportate le seguenti modifiche al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196: a) all'articolo 4, comma 1, alla

lettera b), le parole "persona giuridica, ente od associazione" sono soppresse e le parole "identificati o

identificabili" sono sostituite dalle parole "identificata o identificabile".

b) All'articolo

4, comma 1, alla lettera i), le parole "la persona giuridica, l'ente o l'associazione" sono soppresse.

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c) Il comma 3-bis dell'articolo 5 e' abrogato.

d) Al comma 4, dell'articolo 9, l'ultimo periodo e'

soppresso.

e) La lettera h) del comma i dell'articolo 43 e' soppressa.

3. Allo scopo di facilitare

l'impiego del lavoratore straniero nelle more di rilascio/rinnovo del permesso di soggiorno, dopo il comma 9

dell'articolo 5 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e' inserito il seguente comma:

"9-bis. In

attesa del rilascio o del rinnovo del permesso di soggiorno, anche ove non venga rispettato il termine di venti giorni di

cui al precedente comma, il lavoratore straniero puo' legittimamente soggiornare nel territorio dello Stato e svolgere

temporaneamente l'attivita' lavorativa fino ad eventuale comunicazione dell'Autorita' di pubblica sicurezza, da

notificare anche al datore di lavoro, con l'indicazione dell'esistenza dei motivi ostativi al rilascio o al rinnovo del

permesso di soggiorno.

L'attivita' di' lavoro di cui sopra puo' svolgersi alle seguenti condizioni:

/>
a) che la richiesta del rilascio del permesso di soggiorno per motivi di lavoro sia stata effettuata dal lavoratore

straniero all'atto della stipula del contratto di soggiorno, secondo le modalita' previste nel regolamento

d'attuazione, ovvero, nel caso di rinnovo, la richiesta sia stata presentata prima della scadenza del permesso, ai sensi

del precedente comma 4, e dell'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999 n. 394, o

entro sessanta giorni dalla scadenza dello stesso;

b) che sia stata rilasciata dal competente ufficio la

ricevuta attestante l'avvenuta presentazione della richiesta di rilascio o di rinnovo del permesso."

4.

In materia di semplificazione degli obblighi di tenuta ed annotazione del registro dei lavoratori, al comma 3

dell'articolo 39 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole

"entro il giorno 16", sono sostituire con le seguenti: "entro la fine".

5. In materia di

bonifica dei siti inquinati, per semplificare gli adempimenti delle imprese, al comma 7 dell'articolo 242 del decreto

legislativo 3 aprile 2006 n. 152, dopo il primo periodo, e' inserito il seguente: " Nel caso di interventi di

bonifica o di messa in sicurezza di cui al periodo precedente, che presentino particolari complessita' a causa della

natura della contaminazione, degli interventi, delle dotazioni impiantistiche necessarie o dell'estensione dell'area

interessata dagli interventi medesimi, il progetto puo' essere articolato per fasi progettuali distinte al fine di

rendere possibile la realizzazione degli interventi per singole aree o per fasi temporali successive." Al comma 9

del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le parole "con attivita' in esercizio" sono soppresse. Possono

essere altresi' autorizzati interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria e di messa in sicurezza degli impianti

e delle reti tecnologiche, purche' non compromettano la possibilita' di effettuare o completare gli interventi di

bonifica che siano condotti adottando appropriate misure di prevenzione dei rischi.

6. Al fine di semplificare

gli adempimenti delle imprese di auto-riparazione, il decreto del Ministero dei Trasporti e della Navigazione del 30

luglio 1997, n. 406 - Regolamento recante le dotazioni delle attrezzature e delle strumentazioni delle imprese esercenti

attivita' di autoriparazione, e' abrogato.

7. In materia di semplificazione degli adempimenti amministrativi

di registrazione C.O.V. (Composti Organici Volatili) per la vendita dei prodotti ai consumatori finali, all'articolo 2,

comma 1, lett. o) del decreto legislativo 27 marzo 2006 n. 161, le parole "o per gli utenti" sono soppresse.



8. In materia di semplificazione dello smaltimento dei rifiuti speciali per talune attivita', i soggetti che

svolgono le attivita' di estetista, acconciatore, trucco permanente e semipermanente, tatuaggio, piercing, agopuntura,

podologo, callista, manicure, pedicure e che producono rifiuti pericolosi e a rischio infettivo (CER 180103: aghi,

siringhe e oggetti taglienti usati) possono trasportarli, in conto proprio, per una quantita' massima fino a 30

chilogrammi al giorno, sino all'impianto di smaltimento tramite termodistruzione o in altro punto di raccolta,

autorizzati ai sensi della normativa vigente. L'obbligo di registrazione sul registro di carico e scarico dei rifiuti e

l'obbligo di comunicazione al Catasto dei rifiuti tramite il Modello Unico di Dichiarazione ambientale, di cui al

decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, si intendono assolti, anche ai fini del trasporto in conto proprio, attraverso

la compilazione e conservazione, in ordine cronologico, dei formulari di trasporto di cui all' articolo 193 del medesimo

decreto. I formulari sono gestiti e conservati con modalita' idonee all'effettuazione del relativi controlli cosi'

come previsti dal predetto articolo 193 del decreto legislativo n. 152 del 2006. La conservazione deve avvenire presso la

sede dei soggetti esercenti le attivita' di cui al presente comma.

9. La documentazione e le certificazioni

attualmente richieste ai fini del conseguimento delle agevolazioni fiscali in materia di beni e attivita' culturali

previste dagli articoli 15, comma 1, lettere g) ed h), e 100, comma 2, lettere e) ed f), del testo unico delle imposte

sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, sono

sostituite da un'apposita dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta', presentata dal richiedente al Ministero

per i beni e le attivita' culturali ai sensi e per gli effetti dell'articolo 47 del decreto del Presidente della

Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni, relativa alle spese effettivamente sostenute per lo

svolgimento degli interventi e delle attivita' cui i benefici si riferiscono. Il Ministero per i beni e le attivita'

culturali esegue controlli a campione ai sensi degli articoli 71 e 72 del decreto del Presidente della Repubblica 28

dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni."

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