Riduzione della spesa degli enti territoriali

Articolo 16 del decreto - legge 6 luglio 2012, n.95

Dettagli della notizia

Per opportuna conoscenza, si trascrive di seguito il testo dell'articolo 16 del decreto -

legge 6 luglio 2012, n.95 ("Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei

servizi ai cittadini").



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nbsp;        "Art.

16


               Riduzione

della spesa degli enti territoriali




1. Ai fini delIa tutela

dell'unita' economica delIa Repubblica, gli enti territoriali concorrono, anche mediante riduzione delle spese per

consumi intermedi, alIa realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica nel rispetto delle disposizioni di cui al

presente articolo, che costituiscono principi fondamentali di coordinamento delIa finanza pubblica, ai sensi degli

articoli 117, terzo comma, e 119, secondo comma, delIa Costituzione.

2. Le risorse a qualunque titolo dovute

dallo Stato aIle regioni a statuto ordinario, escluse quelle destinate al finanziamento corrente del Servizio Sanitario

Nazionale, sono ridotte di 700 milioni di euro per l'anno 2012 e di 1.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013.

Le riduzioni da imputare a ciascuna regione sono determinate, tenendo conto anche delle analisi delIa spesa effettuate

dal commissario straordinario di cui all'articolo 1 del decreto-legge D. 52 del 2012, dalla Conferenza permanente per i

rapporti tra 10 Stato, Ie regioni e Ie province autonome di Trento e di Bolzano e recepite con decreto del Ministero

dell'economia e delle finanze entro il 30 settembre 2012. In caso di mancata deliberazione delIa Conferenza permanente

per i rapporti tra lo Stato, Ie regioni e Ie province autonome di Trento e di Bolzano, il decreto del Ministero

dell'economia e delle finanze e' comunque emanato entro il 15 ottobre 2012, ripartendo la riduzione in proporzione

aIle spese sostenute per consumi intermedi desunte, per l'anno 2011, dal SlOPE. Gli obiettivi del patto di stabilita'

interno delle predette Regioni sono rideterminati tenendo conto degli importi di cui al presente comma.

3 Con

Ie procedure previste dall'articolo 27 delIa legge 5 maggio 2009, n. 42, Ie Regioni a statuto speciale e Ie Province

autonome di Trento e Bolzano assicurano un concorso alIa finanza pubblica per l'importo complessivo di 600 milioni di

euro per l'anno 2012, 1.200 milioni di euro per l'anno 2013 e 1.500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014. Fino

all'emanazione delle norme di attuazione di cui al predetto articolo 27, l'importo del concorso complessivo di cui al

primo periodo del presente comma e' annualmente accantonato, a valere sulle quote di compartecipazione ai tributi

erariali, sulla base di apposito accordo sancito tra Ie medesime autonomie speciali in sede di Conferenza permanente per

i rapporti tra lo Stato, Ie regioni e Ie province autonome di Trento e di Bolzano e recepito con decreto del

Ministero dell'economia e delle finanze entro il 30 settembre 2012. In caso di mancato accordo in sede di Conferenza

permanente per i rapporti tra lo Stato, Ie regioni e Ie province autonome di Trento e di Bolzano, l'accantonamento

e' effettuato, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze da emanare entro il 15 ottobre 2012, in

proporzione aIle spese sostenute per consumi intermedi desunte, per l'anno 2011, dal SlOPE. Fino all'emanazione delle

norme di attuazione di cui al citato articolo 27, gli obiettivi del patto di stabilita' interno delle predette autonomie

speciali sono rideterminati tenendo conto degli importi derivanti dalle predette procedure.

4. Dopa il comma 12

dell'articolo 32 ella legge 12 novembre 2011, n 183 , e' aggiunto il seguence comma: "12-bis. In caso di mancato

accordo di cui ai commi 11 e 12 entro il 31 luglio, gli obiettivi delle regioni a statuto speciale e delle province

autonome di Trento e Bolzano sono determinati applicando agli obiettivi definiti nell'ultimo accordo il miglioramento di

cui:

a) al comma 10 del presente articolo;

b) all'articolo 28, comma 3, del decreto legge 6 dicembre

2011, n. 201, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, delIa legge 22 dicembre 2011, n.214;

/>
c) all'articolo 35, comma 4, del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito in legge, con modificazioni,

dall'articolo 1, comma 1, delIa legge 24 marzo 2012, n. 27, come ridotto dall'articolo 4, comma 11, del decreto legge 2

marzo 2012, n. 16, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, delIa legge 26 aprile 2012, n. 44;



d) agli ulteriori contributi disposti a carico delle autonomie speciali.

5. L'ultimo periodo del

comma 11 e l'ultimo periodo del comma 12 dell'articolo 32 delIa legge 12 novembre 2011, n 183 sono abrogati.

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6. II fondo sperimentale di riequilibrio, come determinato ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 14

marzo 2011, n. 23, il fondo perequativo, come determinato ai sensi dell'articolo 13 del medesimo decreto legislative n.

23 del 2011, ed i trasferimenti erariali dovuti ai comuni delIa Regione Siciliana e delIa Regione Sardegna sono ridotti

di 500 milioni di euro per l'anno 2012 e di 2.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013. Le riduzioni da imputare

a ciascun comune sono determinate, tenendo conto anche delle analisi delIa spesa effettuate dal commissario straordinario

di cui all'articolo 1 del decreto-legge n. 52 del 2012, degli elementi di costo nei singoli settori merceologici, dei

dati raccolti nell'ambito delIa procedura per la determinazione dei fabbisogni standard e dei conseguentl risparmi

potenziali di ciascun ente, dalla Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, sulla base dell'istruttoria condotta

dall'ANCI, e recepite con decreto del Ministero dell'interno entro il 30 settembre 2012. In caso di mancata

deliberazione delIa Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, il decreto del Ministero dell'interno e' comunque

emanato entro il 15 ottobre 2012, ripartendo la riduzione in proporzione aIle spese sostenute per consumi intermedi

desunte, per l'anno 2011, dal SlOPE. In caso di incapienza, sulla base dei dati comunicati dal Ministero dell'interno,

l'Agenzia delle entrate provvede al recupero delle predette somme nei confronti dei comuni interessati all'atto del

pagamento agli stessi comuni dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011,

n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. Le somme recuperate sono versate allo Stato

contestualmente all'imposta municipale propria riservata alia Stato. Qualora le somme da riversare ai comuni a titolo di

imposta municipale propria risultino incapienti per l'effettuazione del recupero di cui al quarto periodo del presente

comma, il versamento al bilancio delle Stato delIa parte non recuperata e' effettuato a valere sulle disponibilica'

presenti sulla contabilita' speciale n. 1778 "Agenzia delle entrate Fondi di Bilancio" che e' reintegrata con

i successivi versamenti dell'imposta municipale propria spettante ai comuni.

7. II fondo sperimentale di

riequilibrio, come determinato ai sensi dell'articolo 21 del decreto legislativo 6 maggie 2011, n. 68, il fonda

perequativo, come determinato ai sensi dell'articolo 23 del medesimo decreto legislativo n. 68 del 2011, ed i

trasferimenti erariali dovuti alle province della Regione Siciliana e della Regione Sardegna sono ridotti di 500 milioni

di euro per l'anno 2012 e di 1.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013. Le riduzioni da imputare a ciascuna

provincia sono determinate, tenendo conto anche delle analisi delIa spesa effettuate dal commissario straordinario di cui

all'articolo 1 del decreto-legge n. 52 del 2012, dalla Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e recepite con

decreto del Ministero dell'Interno entro il 30 settembre 2012. In caso di mancata deliberazione della Conferenza Stato-

citta' ed autonomie locali, il decreto del Ministero dell'interno e' comunque emanato entro il 15 ottobre 2012,

ripartendo le riduzioni in proporzione alle spese sostenute per consumi intermedi desunte, per l'anno 2011, dal SlOPE.

In caso di incapienza, sulla base dei dati comunicati dal Ministero dell' interno, l'Agenzia delle entrate provvede al

recupero delle predette somme nei confronti delle province interessate a valere sui versamenti dell'imposta sulle

assicurazioni contro la responsabilita' civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, esclusi i ciclomotori,

di cui all'articolo 60 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, riscossa tramite modello F24, all'atto del

riversamento del relativo gettito alle province medesime. Qualora le somme da riversare alle province a titolo di imposta

sulle assicurazioni contro la responsabilita' civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, esclusi i

ciclomotori, di cui all'articolo 60 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 risultino incapienti per

l'effettuazione del recupero di cui al quarto periodo del presente comma, il versamento al bilancio delle Stato della

parte non recuperata e' effettuato a valere sulle disponibilita' presenti sulla contabilita' speciale n. 1778

"Agenzia delle entrate Fondi di Bilancio" che e' reintegrata con i successlvi versamenti dell'imposta sulle

assicurazioni contro la responsabilita' civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, esclusi i ciclomotori.



8. Fermi restando i vincoli assunzionali di cui all'articolo 76, del decreto-legge n. 112 del 2008

convertito con legge n. 133 del 2008, e successive modificazioni ed integrazioni, con decreto del Presidente del

Consiglio dei ministri, da emanare entro il 31 dicembre 2012 d'intesa con Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali,

sono stabiliti i parametri di virtuosita' per la determinazione delle dotazioni organiche degli enti locali, tenendo

prioritariamente conto del rapporto tra dipendenti e popolazione residente. A tal fine e' determinata la media nazionale

del personale in servizio presso gli enti, considerando anche le unita' di personale in servizio presso le societa' di

cui all'articolo 76, comma 7, terzo periodo, del citato decreto-legge n. 112 del 2008. A decorrere dalla data di

efficacia del decreto gli enti che risultino collocati ad un livello superiore del 20 per cento rispetto alIa media non

possono effettuare assunzioni a qualsiasi titolo; gli enti che risultino collocati ad un livello superiore del 40 per

cento rispetto alla media applicano Ie misure di gestione delle eventuali situazioni di soprannumero di cui all'articolo

2, comma 11, e seguenti.

9. Nelle more dell'attuazione delle disposizioni di riduzione e razionalizzazione

delle Province e' fatto comunque divieto aIle stesse di procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato.


10. All'articolo 28-quater, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,

n. 602, il quarto periodo e' sostituito dal seguente: «Qualora la regione, l'ente locale o l'ente del

Servizio sanitario nazionale non versi all'agente della riscossione l'importo oggetto della certificazione entro

sessanta giorni dal termine nella stessa indicato, l'agente della riscossione ne da' comunicazione ai Ministeri

dell'interno e dell'economia e delle finanze e l'importo oggetto della certificazione e' recuperato mediante

riduzione delle somme dovute dallo Stato all'ente territoriale a qualsiasi titolo, incluse Ie quote dei fondi di

riequilibrlo o perequativi e le quote di gettito relative alla compartecipazione a tributi erariali. Dai recuperi oi

cui al presente comma sono escluse le risorse destinate al  finanziamento corrente del servizio sanitario

naziorale. Nel caso in cui il recupero non sia stato possibile, l'agente della riscossione procede, sulla base del ruolo

emesso a carico del titolare del credito, alla riscossione coattiva secondo le disposlzioni di cui al titolo II del

presente decreto.».

11. Il comma 1 dell'articolo 204 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267,

si interpreta nel senso che l'ent locale può assumere nuovi mutui e accedere ad altre forme di finanziamento

reperibili sul mercato, qualora sia rispettato il limite nell'anno di assuzione del nuovo indebitamento.



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12. All'articolo 4-ter, del decreto legge 2 marzo 2012, n. convertito can modificazioni dalla legge 26 aprile

2012, n. 44:

a) ai commi 1 e 2 le parole: "30 giugno" sono sostituite dalle parole: "10

settembre";

b) alla fine del comma 2 aggiungere le seguenti parole: Entro lo stesso  termine i comuni

possono variare le comunicazioni già  trasmesse";

c) al commaa 5, le parole "entro il 30

luglio" sono sostituite  dalle parole "entro il 30 settembre".



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