Riduzione della spesa per l'acquisto di beni e servizi e trasparenza delle procedure

Art. 1 del Decreto - legge 6 luglio 2012, n.195

  • Categoria: Tutte le notizie
  • Data: 10.07.12
  • Autore: Gazzetta Ufficiale n.156 del 6 luglio 2012 - Supplemento Ordinario n.141

Dettagli della notizia

Per opportuna conoscenza, si trascrive di seguito il

testo dell'articolo 1 del decreto - legge 6 luglio 2012, n.95 ("Disposizioni urgenti per la revisione della

spesa pubblica con invarianza dei servizi ai

cittadini
").


 


 


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sp;               "Art.

1


Riduzione delIa spesa per l'acquisto di beni e servizi e trasparenza delle procedure

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1. I contratti stipulati in violazione dell'articolo 26, comma 3 delIa legge 23 dicembre 1999,

n. 488 ed i contratti stipulati in violazione degli obblighi di approvvigionarsi attraverso gli strumenti di acquisto

messi a disposizione da Consip S.p.A. sono nulli, costituiscono illecito disciplinare e sono causa di responsabilita'

amministrativa. Ai fini delIa determinazione del danno erariale si tiene anche conto delIa differenza tra il prezzo, ove

indicato, dei detti strumenti di acquisto e quello indicato nel contratto. Non sono comunque nulli i contratti stipulati

tramite altra centrale di committenza a condizioni economiche piu' favorevoli.

2. I criteri di

partecipazione aIle gare devono essere tali da non escludere Ie piccole e medie imprese. Sono pertanto illegittimi i

criteri che fissano, senza congrua motivazione, limiti di accesso connessi al fatturato aziendale. L'articolo 11, comma

6 del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98 e' abrogato.

3. Le amministrazioni pubbliche obbligate sulla base di

specifica normativa ad approvvigionarsi attraverso Ie convenzioni di cui all'articolo 26 delIa legge 23 dicembre 1999,

n. 488 stipulate da Consip S.p.A. o dalle centraIi di committenza regionali costituite ai sensi dell'articolo 1,

comma 455, delIa legge 27 dicembre 2006, n. 296 possono procedere, qualora la convenzione non sia ancora disponibile e in

caso di motivata urgenza, alia svolgimento di autonome procedure di acquisto dirette alIa stipula di contratti aventi

durata e misura strettamente necessaria e sottoposti a condizione risolutiva nel caso di disponibilita' delIa detta

convenzione.

4. Al comma 3 bis dell'articolo 33 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e' aggiunto

infine il seguente periodo: "In alternativa, gli stessi Comuni possono effettuare i propri acquisti attraverso gli

strumenti elettronici di acquisto gestiti da altre centrali di committenza di riferimento, ivi comprese Ie convenzioni di

cui all'artlcolo 26 delIa legge 23 dicembre 1999, n. 488 e ed il mercato elettronico delIa pubblica amministrazione di

cui all'articolo 328 del decreto del Presidente delIa Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207".


5.

All'articolo 66, comma 7 del decreto legislative 12 aprile 2006, n. 163 il secondo periodo e' soppresso.

6.

Nell'ambito del Mercato elettronico delIa Pubblica Amrninistrazione realizzato dal Ministero dell'economia e delle

finanze avvalendosi di Consip S.p.A. possono essere istituite specifiche sezioni ad uso delle amministrazioni pubbliche

che, a tal fine, stipulino appositi accordi con il Ministero dell'economia e delle finanze e con Consip S.p.A ..

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7 Fermo restando quanto previsto con riferimento aIle amministrazioni statali all'articolo 1, comma 449 e comma

450 delIa legge 27 dicembre 2006, n. 296 e all'articolo 2, comma 574 delIa legge 24 dicembre 2007, n. 244, quale misura

di coordinamento delIa finanza pubblica, Ie amministrazioni pubbliche e Ie societa' inserite nel conto economico

consolidato delIa pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi

dell'articolo 1 delIa legge 31 dicembre 2009, n. 196, a totale partecipazione pubblica diretta o indiretta, sono

tenute ad approvvigionarsi di beni e di servizi attraverso gli strumenti di acquisto e di negoziazione messi a

disposizione da Consip S.p.A. e dalle centrali di committenza regionali di riferimento costituite ai sensi dell'articolo

1, comma 455, delIa legge 27 dicembre 2006, n. 296, relativamente aIle seguenti categorie merceologiche: energia

elettrica, gas, carburanti rete e carburanti extra-rete, combustibili per riscaldamento, telefonia fissa e telefonia

mobile.

8. I contratti stipulati in violazione del precedente comma 7 sono nulli, costituiscono illecito

disciplinare e sono causa di responsabilita' amministrativa; ai fini delIa determinazione del danno erariale si tiene

anche conto delIa differenza tra il prezzo, ove indicato, degli strumenti di acquisto di cui al precedente comma , e

guello indicato nel contratto.

9. Con decreti del Ministero dell'economia e delle finanze,

sentita la  Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, Ie regioni e Ie province autonome di Trento

e di Bolzano sono individuate, tenendo conto del grado di standardizzazione dei beni e dei servizi, del livello di

aggregazione delIa relativa domanda, delle caratteristiche del mercato e delIa rilevanza del valore complessivo stimato

ulteriori categorie merceologiche per Ie quali si applicano i precedenti commi 7 e 3.

10. Le centrali di

committenza danno comunicazione al commissario straordinario di cui all'articolo 1 del decreto-legge n. 52 del 2012 3d a

Consip s.p.a. dell'avvenuta stipula dei contratti quadro e delle convenzioni.


11. Il

Commissario straordinario di cui all'articolo 1 del

decreto-legge n. 52 del 2012 istituisce tramite Consip

s.p.a., senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, un elenco delle centrali di committenza.

Consip pubblica i dati relativi ai contratti ed alle convenzioni di cui al comma precedente. Con decreto di natura non

regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalita' di attuazione del presente comma.


12. L'aggiudicatario delle convenzioni stipulate da Consip S.p.A. e dalle centrali di committenza

regionali ai sensi dell'articolo 26, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488 puo' offrire a Consip S.p.A. e alle

centrali di committenza regionali, nel corso della durata della rispettiva convenzione e dei relativi contratti

attuativi, una riduzione delle condizioni economiche previste nella convenzione che trovera' applicazione nei relativi

contratti attuativi stipulati e stipulandi a far data da apposita comunicazione che Consip S.p.A. e le centrali di

committenza pubblicano sui relativi portali previa verifica dell'effettiva riduzione.

13. Le amministrazioni

pubbliche che abbiano validamente stipulato un contratto di fornitura o di servizi hanno diritto di recedere in

qualsiasi tempo dal contratto, previa formale comunicazione all'appaltatore con preavviso non inferiore a quindici

giorni e previa pagamento delle prestazioni gia' eseguite oltre al decimo delle prestazioni non ancora eseguite, nel

caso in cui, tenuto conto anche dell'importo dovuto per le prestazioni non ancora eseguite, i parametri delle

convenzioni stipulate da Consip S.p.A. ai sensi dell'articolo 26, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488

successivamente alla stipula del predetto contratto siano migliorativi rispetto a quelli del contratto stipulato e

l'appaltatore non acconsenta ad una modifica, proposta da Consip s.p.a., delle condizioni economiche tale da rispettare

il limite di cui all'articolo 26, comma 3 della legge 23 dicembre 1999, n. 488. Ogni patto contrario alla presente

disposizione e' nullo. IL diritto di recesso si inserisce automaticamente nei contratti in corso ai sensi

dell'articolo 1339 c.c., anche in deroga alle eventuali clausole difformi apposte dalle parti. Nel caso di mancato

esercizio del detto diritto di recesso l'amministrazione pubblica ne da' cornunicazione alla Corte dei conti, entro il

30 giugno di ogni anno, ai fini del controllo successive sulla gestione del bilancio e del patrimonio di cui a11

'articolo 3, comma 4, delIa legge 14 gennaio 1994, n. 20.

14. Fermo restando quanto previsto all'articolo 26

delIa legge 23 dicembre 1999, n. 488, Consip S.p.A. e le centrali di committenza regionali costituite ai sensi

dell'articolo 1, comma 455, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 possono stipulare convenzioni di cui all'articolo 26

delIa legge 23 dicembre 1999, n. 488 aventi durata fino al 30 giugno 2013 con gli operatori economici che abbiano

presentato le prime tre offerte ammesse nelle relative procedure e che offrano condizioni economiche migliorative tali da

determinare il raggiungimento del punteggio complessivo attributo all'offerta presentata dall'aggiudicatario delIa

relativa procedura.

15. Con riferimento alle convenzioni di cui all'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999,

n. 488 alle quali, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, sia possibile

ricorrere nonche' con riferimento alle convenzioni di cui all'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 nel caso

in cui Ie relative procedure risultino aggiudicate alla data del 31 dicembre 2012, Ie quantita' ovvero gli importi

massimi complessivi ivi previsti sono incrementati in misura pari alla quantita' ovvero all'irnporto originario, fatta

salva la facolta' di recesso dell'aggiudicatario da esercitarsi entro 30 giorni, rispettivamente, dalla data di entrata

in vigore delIa legge di conversione del presente decreto legge e dalla comunicazione dell'aggiudicazione.

16.

La durata delle convenzioni di cui al precedente comma 15 e' prorogata fino al 30 giugno 2013, ferma restando la

maggiore durata prevista nelle condizioni contrattuali. L'aggiudicatario ha facolta' di recesso, da esercitarsi secondo

Ie modalita' di cui al precedente comma 15.

17. II Ministero dell'economia e delle finanze per il tramite

delIa Consip S.p.A. cura lo sviluppo e la gestione del sistema informatico di eprocurement realizzato a supporto del

Programma di razionalizzazione degli acquisti, anche al fine di garantire quanto previsto al successive comma 18.

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18. Consip S.p.A. puo' disporre, sulla base di apposite Convenzioni con il Ministero dell'economia e delle

finanze, del sistema informatico di eprocurement di cui al comma 17 per l'effettuazione delle procedure che la medesima

svolge in qualita' di centrale di committenza a favore delle pubbliche amministrazioni.

19. Al fine di

migliorare l'efficienza, la rapidita' e la trasparenza

dei processi di dismissione nonche' diminuirne i

relativi costi, il Ministero dell'economia e delle finanze, avvalendosi di Consip S.p.A., realizza un Programma per

l'efficientamento delle procedure di dismissione di beni mobili ai sensi del decreto del Presidente delIa Repubblica 13

febbraio 2001, n. 189, del decreto del Presidente delIa Repubblica 13 novembre 2002, n. 254 e del decreto legislativo 15

marzo 2010, n. 66 e delIa normativa vigente, anche mediante l'impiego di strumenti telematici.

20.

Nell'ambito delle risorse derivanti dalle procedure di alienazione di cui al precedente comma, con decreto del Ministero

dell'economia e delle finanze di natura non regolamentare da emanarsi entro 90 giorni dall'entrata in vigore del

presente decreto, sono stabilite Ie modalita' di finanziamento del Programma senza nuovi o maggiori oneri per la

finanza pubblica nonche' Ie modalita' di versamento di dette somme all'entrata del bilancio dello Stato per la

riassegnazione ai pertinenti programmi dello stato di previsione dei Minlsteri interessati di una quota pari ad almeno

l'80% dei proventi delle dismissioni, per la destinazione a progetti innovativi dell'amministrazione che effettua la

dismissione.

21. Le amministrazioni centrali delle Stato assicurano a decorrere dall'anno 2012 una riduzione

delle spese per acquisto di beni e servizi per gli importi indicati nell'allegato 1 del presente decreto. I predetti

importi sono accantonati e resi indisponibili nei singoli stati di previsione delIa spesa di ciascun Ministero

relativamente aIle dotazioni di competenza e cassa. Gli accantonamenti sono effettuati in relazione aIle disponibilita'

finanziarie dei capitoli interessati.

22. Entro il 10 settembre i Ministri competenti possono proporre una

differente ripartizione delIa riduzione loro assegnata nell'ambito degli stanziamenti relativi aIle spese di cui al

comma 21.

23. Agli enti del servizio sanitario nazionale non si applicano Ie disposizioni di cui al presente

articolo, salvo quanto previsto dai commi 5 e 24.

24. All'articolo 16, comma 1, del decreto legislativo 30

marzo 2001, n. 165, dopo la lettera 1-bis) sono aggiunte Ie seguenti: "1-ter) forniscono Ie informazioni richieste

dal soggetto competente per l'individuazione delle attivita' nell'ambito delle quali e' piu' elevato il rischio

corruzione e formulano specifiche proposte volte alIa prevenzione del rischio medesimo.

1-quater) provvedono al

monitoraggio delle attivita' nell'ambito delle quali e' piu' elevato il rischio corruzione svolte nell'ufficio a cui

sono preposti, disponendo, con provvedimento motivato, la rotazione del personale nei casi di avvio di procedimenti

penali o disciplinari per condotte di natura corruttiva.".

25. All'articolo 11, comma 12, del

decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, le parole:

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"Dipartimento delIa Ragioneria generale delle Stato" sono sostituite dalle seguenti: "Dipartimento

dell' amministrazione generale, del personale e dei servizi".

26. II ministero della giustizia adotta

misure volte alla razionalizzazione, rispettivamente, dei costi dei servizi di  

intercettazione

telefonica, in modo da assicurare risparmi non inferiori ad 20 milioni di euro per l'anno 2012 ed euro 40 a decorrere

dall'anno 2013, della distribuzione sui territorio degli uffici giudiziari, in termini di minori contributi ai comuni

per le spese di funzionamento dei suddetti uffici, assicurando risparmi non inferiori ad euro 35 milioni per l'anno 2012

ed euro 70 milioni a decorrere dall'anno 2013, nonche' delle procedure di acquisto dei beni e servizi, ivi inclusi

quelli relativi al personale del corpo di polizia penitenziaria, assicurando risparmi non inferiori per euro 5 milioni

per l'anno 2012 ed euro 10 milioni a decorrere dall'anno 2013. I predetti risparmi concorrono al raggiungimento degli

obiettivi di cui al comma 21."



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