Riformulazione Regolamento 9 marzo 2009, n. 4 in materia di Sistemi Turistici Locali ai sensi dell'art. 5 Legge regionale 11 febbraio 2002, n. 1 e s.m.i.

Regolamento Regionale 4 luglio 2011,n. 14

Dettagli della notizia

L'URP informa che nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n.108 dell'8 luglio 2011

è stato pubblicato il regolamento regionale 4 luglio 2011, n.14, con oggetto:"Riformulazione

Regolamento 9 marzo 2009, n. 4 in materia di Sistemi Turistici Locali ai sensi dell’art. 5 Legge regionale 11

febbraio 2002, n. 1 e s.m.i.".



/>


                 &n

bsp;                   &nb

sp;   "Art. 1

/>
                   &

nbsp;        (Principi generali)


1. Con il presente

Regolamento, ai sensi dell’art. 5 della Legge 29 marzo 2001 n.135, in applicazione del disposto di cui

all’articolo 5 della Legge regionale 11 febbraio 2002 n.1 e della successiva Legge regionale 3 dicembre 2010 n.18,

la Regione Puglia definisce le modalità di costituzione e di riconoscimento dei Sistemi Turistici Locali e le

/>
norme generali per il loro funzionamento. Gli stessi possono essere indicati con l’acronimo STL, utilizzabile

anche negli atti amministrativi relativi.

2. I Sistemi Turistici Locali, nell’ambito delle

/>
strategie complessive di sviluppo del settore e delle attività di programmazione e pianificazione di

competenza della Regione, concorrono a diversificare l’offerta regionale valorizzando gli aspetti di

attrattività delle destinazioni turistiche e dei territori, migliorando l’integrazione, la fruibilità

e la qualità dei servizi erogati.

3. Attraverso i Sistemi Turistici Locali, la

Regione

definisce e realizza programmi di interventi per il perseguimento di specifici obiettivi di rafforzamento

dell’offerta turistica regionale, integrando le politiche settoriali con le più complessive politiche di

sviluppo finalizzate alla crescita e all’innovazione del sistema produttivo, alla valorizzazione e alla tutela del

patrimonio culturale e naturale, al governo del territorio, allo sviluppo rurale e alla promozione dei prodotti tipici,

nonché favorendo la formazione e la qualificazione delle risorse umane e la piena fruizione delle risorse

materiali ed immateriali disponibili.



/>


                

;                    

    Art. 2

(Funzioni della Regione e definizione di Sistema Turistico Locale)

/>


1. La Regione Puglia, ai sensi dell’art. 5 della L.R. n.1/2002, riconosce i Sistemi

Turistici Locali e svolge le funzioni di controllo e di monitoraggio sulla attuazione dei Quadri Triennali di Sviluppo

Turistico dagli stessi elaborati.

2. I Sistemi Turistici Locali sono definiti come contesti turistici omogenei

caratterizzati dall’offerta di motivi di attrazione turistica, con la generazione di flussi interessati a beni

culturali e ambientali, a prodotti tipici dell’agricoltura, alla gastronomia, all’artigianato locale, alle

attività sportive e ricreative, al segmento devozionale, o comunque qualificati dalla presenza diffusa di imprese

turistiche, singole o associate.



/>


                

;                    

      Art. 3

/>
                   &

nbsp;        (Definizione di STL)


1. Assumono la

definizione di Sistema Turistico Locale (STL) le forme associative volontarie tra soggetti pubblici, come indicati al

successivo art. 5 comma 1), e soggetti privati, ai sensi del successivo art. 5 comma 2).

2. I STL sono

costituiti in ambiti territoriali omogenei e di dimensioni significative, definiti dalla Regione al fine di valorizzare

pienamente le risorse locali, materiali e immateriali, attraverso il volano economico delle economie turistiche.

/>


/>


                

;                    

           Art. 4

/>
                   &

nbsp;                  

(Finalità dei STL)



1. La natura mista dei STL li rende sede privilegiata di dialogo e di

confronto permanente tra tutti i soggetti operanti a livello locale nel settore turistico, promuovendo un reale processo

partecipativo alla analisi dei fabbisogni finalizzata a elaborare ed attuare meccanismi programmatori e decisionali in

materia, garantendo il raccordo con la Regione.

2. I STL si costituiscono per concorrere alla programmazione

turistica locale, al miglioramento dell’attrattività territoriale e del livello qualitativo dei servizi

offerti, operando nel rispetto degli indirizzi assunti dalla Regione, prevalentemente per:

a. Proporre un

“Quadro Triennale di Sviluppo Turistico Territoriale”, integrando le competenze, le capacità

previsionali e le proposte degli Enti Locali e Territoriali nella formulazione di indirizzi alla Regione;

b.

Gestire un “marchio d’area” distintivo e coordinato con il brand “Puglia”, definendo

annualmente, entro e non oltre il 30 settembre di ciascun anno solare, le priorità da comunicare e veicolare

attraverso l’Agenzia Pugliapromozione ai mercati nazionali e internazionali;

c. Concorrere alla

conoscenza, alla razionalizzazione, all’integrazione, all’innovazione e all’adeguamento degli standard

qualitativi dell’offerta turistica locale;

d. Favorire il coordinamento degli attori pubblici e privati

che operano sul territorio con la finalità di aumentare la competitività competitività territoriale

attraverso l’individuazione delle strategie e delle modalità operative atte ad incrementare la

notorietà, l’accessibilità e la fruibilità dei singoli attrattori;

e. Favorire la

cooperazione intersettoriale e la compartecipazione dei privati alle politiche pubbliche, sia aumentando la condivisione

delle scelte strategiche e di indirizzo (ad esempio attraverso azioni di animazione territoriale, di sensibilizzazione

delle popolazioni locali, di diffusione della cultura dell’ospitalità, ecc.), sia attirando capitali privati

nel finanziamento dei progetti eccellenti;

f. Sostenere l’integrazione degli attori locali con le

strategie del Distretto Turistico Regionale di cui alla Legge Regionale n. 23 “Promozione e riconoscimento dei

distretti produttivi” pubblicata dalla Regione Puglia il 3 Agosto 2007;

g. Coordinare la promozione a

livello locale e l’informazione sul territorio, affiancando l’attività degli IAT e cooperando con le

Pro Loco, ma anche supportando le attività di animazione locale svolte dagli EE.LL., procedendo alla

calendarizzazione unitaria delle iniziative previste a livello di Sistema Turistico;

h. Svolgere

attività di analisi, ricognizione, raccolta dati e statistiche a livello locale - in collaborazione con le

Province – e di supporto informativo all’Osservatorio Regionale ed all’Agenzia regionale per

l’aggiornamento del portale viaggiareinpuglia. it, nonché per gli altri strumenti di comunicazione attivati

dalla Regione;

i. Se previsto nel proprio statuto, l’STL potrà attivare un ufficio progetti che

costituisca l’ambito privilegiato di progettazione, partecipazione e gestione dei bandi comunitari, nazionali e

regionali e delle opportunità di adeguamento dell’offerta turistica locale e fornisca, su richiesta,

assistenza specializzata agli Enti Locali nella progettazione in materia turistica.



/>


                

;                    

        Art. 5

(Soggetti costituenti i STL e soggetti aderenti)

/>


1. Concorrono alla costituzione dei STL:

a. Comuni o Unioni di Comuni ricompresi

nell’ambito territoriale interessato;

b. Province competenti per territorio;

c. Camere di

Commercio Industria Artigianato

e Agricoltura competenti per territorio;

d. Enti di gestione di

Parchi e Aree Protette, istituiti ai sensi della L.R. 19/1997 e s.m.i e della L. 394/1991, operanti nell’ambito

territoriale interessato;

e. Altri enti e soggetti pubblici, rilevanti per la filiera di riferimento e operanti

nell’ambito territoriale interessato.

2. Ai STL possono aderire soggetti che abbiano sede ovvero

esercitino le proprie attività nel territorio interessato, come di seguito indicati:

a. Associazioni e

altre organizzazioni senza scopo di lucro che operano per lo sviluppo turistico, nonché per la valorizzazione

delle specificità e delle identità locali, delle iniziative culturali e delle produzioni tipiche;

/>
b. Organizzazioni sindacali e datoriali di filiera;

c. Altri soggetti di natura pubblica o privata che

operano con finalità di valorizzazione e sviluppo turistico nell’ambito territoriale interessato.

/>
3. I Comuni possono aderire ad un solo Sistema Turistico Locale.

/>



            &nb

sp;                   &nbs

p;     Art. 6

(Modalità di avvio del percorso costitutivo dei STL)

/>


1. La Regione suddivide l’intero territorio attraverso l’adozione di un sistema

regionale di STL, prevedendo per ciascuno una dimensione minima efficiente così come emersa dalla fase preliminare

di studio e ricerca.

2. La Regione istituisce un tavolo di concertazione su base provinciale o interprovinciale

per ciascun ambito territoriale candidato all’istituzione di un STL, sulla base delle istanze pervenute alla data

di emanazione del presente Regolamento, che dalle stesse ha assunto orientamento;

3. L’Ente Provinciale o

gli Enti Provinciali convocati al tavolo provvedono alla animazione territoriale necessaria a garantire la piena

partecipazione dei Comuni e degli altri soggetti interessati alla fase costitutiva.



/>


                

;                    

        Art. 7

(Ambito operativo e dimensione territoriale dei STL)

/>


1. Ambito operativo dei STL è il territorio amministrato dai Comuni aderenti.

/>
2. Ai sensi del precedente art. 3, comma 2), per dimensione significativa si intende l’aggregazione di un

numero congruo di Comuni aventi una matrice comune in grado di rappresentare l’insieme della storia, della

stratificazione della cultura materiale e immateriale, finanche caratteristiche uniformi della morfologia e del

paesaggio, tale da consentirne la

riconoscibilità, il posizionamento e il raggiungimento degli obiettivi

di cui ai successivi artt. 10 e 11.



/>


                

;                    

         Art. 8

(Forma associativa dei STL e prescrizioni in materia)



1. La scelta della forma associativa del STL è demandata all’autonomia dei soggetti che lo

costituiscono, nel rispetto delle forme previste dalla normativa vigente.

2. Lo Statuto dell’STL è

stipulato tra i soggetti che lo costituiscono, in forma di atto pubblico, e contiene le seguenti previsioni:

a.

La forma associativa individuata;

b. Il periodo di validità, compreso tra un minimo di tre e un massimo

di nove anni;

2. Ruoli, funzioni e responsabilità attribuiti ai soggetti costituenti e aderenti,

nonché le eventuali limitazioni poste alla partecipazione dei soggetti privati.

3. Gli Statuti devono

assicurare la possibilità di adesione al sistema, anche successivamente alla stipula, da parte di altri soggetti

aventi titolo.



/>


                

;                    

       Art. 9

(Adempimenti di competenza della Regione

per

l’istituzione del Sistema regionale dei STL)


1. La Giunta regionale delibera il

sistema regionale dei STL e dispone la pubblicazione degli atti relativi sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.





/>


                

;                    

     Art. 10

(Attività di monitoraggio ed obblighi relativi a carico dei STL)

/>


1. L’Assessorato al Turismo dispone, a cadenza annuale, specifiche attività di

monitoraggio sui STL, volte in particolare a verificare lo stato di avanzamento del programma, gli aspetti finanziari, la

tempistica degli interventi e la rispondenza delle attività svolte alle previsioni degli atti di pianificazione

adottati in materia.

2. Ai fini del monitoraggio e della verifica, ogni STL è tenuto a presentare

annualmente alla Regione Puglia, entro il mese di maggio, una relazione dettagliata sulle attività svolte e sui

risultati conseguiti nell’anno precedente, corredato da elementi di ordine finanziario e contabile.

3.

Ciascun STL è altresì tenuto a presentare all’Agenzia Pugliapromozione, entro il mese di settembre di

ciascun anno solare, una sintesi delle esigenze locali di comunicazione e di promozione nazionale e internazionale per

l’anno successivo.



/>


                

;                    

    Art. 11

(Quadro Triennale di Sviluppo Turistico Territoriale)

/>


1. Il Quadro Triennale di Sviluppo Turistico

Territoriale è elemento

costitutivo del STL. Deve essere coerente con gli indirizzi della programmazione turistica regionale e contenere i

seguenti elementi:

a. analisi dell’ambito territoriale di riferimento, contenente indicazioni in termini

di criticità, fabbisogni e input utili alla programmazione regionale;

b. indicazioni in merito agli

strumenti di finanziamento e cofinanziamento attivati e/o attivabili nell’area territoriale interessata;

/>
c. obiettivi perseguiti e risultati attesi;

d. coerenza e connessioni con le proposte e gli interventi

del Distretto Turistico Regionale.

2. Le funzioni di controllo e confronto degli indirizzi strategici e delle

priorità di intervento, di monitoraggio sull’efficacia dei Piani Triennali, nonché di verifica

periodica dei risultati ottenuti per l’eventuale attivazione delle procedure di revoca

sono demandate al

Comitato previsto dall’art. 2 comma 2 della L. R. 1/02 così come modificato dall’art. 1 della L.R.

18/2010.



/>


                

;                    Art.

12

(Trasmissione dei fabbisogni di comunicazione

e promozione nazionale e internazionale

/>
all’Agenzia Pugliapromozione)


1. Entro il trenta settembre di ciascun anno

solare, ogni STL è tenuto ad inoltrare all’Agenzia Pugliapromozione un documento di sintesi dei fabbisogni

informativi turistici territoriali e di posizionamento del “marchio d’area” per l’anno

successivo.

Esso deve contenere i seguenti elementi:

a. analisi degli obiettivi della comunicazione e

dei risultati attesi, segmentazione dei target, previsione degli strumenti e dei canali, individuazione dei messaggi

principali;

b. coerenza e connessioni tra le proposte di comunicazione e promozione del Sistema Turistico

Locale con gli interventi sul brand “Puglia” da parte di Pugliapromozione;

c. indicazione delle

eventuali forme e delle fonti di finanziamento e cofinanziamento attivate e/o previste, da parte degli E.E.L.L. e, in

particolare, rinvenibili dal coinvolgimento dei soggetti di diritto privato.

2. Le funzioni di controllo e di

monitoraggio

sull’efficacia dei Piani di comunicazione e promozione, nonché di verifica periodica

dei risultati ottenuti, sono demandate all’Agenzia Pugliapromozione, la quale provvede anche al necessario raccordo

funzionale con gli uffici IAT e le Pro Loco.



/>


                

;                    

          Art. 13

/>
             (Revoca del riconoscimento dei STL)

/>



1. Su proposta dell’Assessorato al Turismo, la Giunta regionale

può procedere a revisione, ridimensionamento e revoca del riconoscimento dei STL, nei seguenti casi:

a.

mancato svolgimento di attività per un periodo di tempo superiore ai sei mesi;

b. accertata inadempienza

rispetto alle finalità istitutive di cui all’art. 4, ovvero comportamenti ed attività che

contravvengono alle stesse;

c. difformità sostanziale delle attività realizzate rispetto al

programma di attività approvato;

d. irregolarità nel funzionamento o nella gestione;

e.

recesso di oltre la metà dei soggetti costituenti

di cui all’art. 5 comma 1);

f.

sopravvenuta carenza dei requisiti costitutivi.

2. Nelle predette ipotesi l’Amministrazione regionale,

prima di provvedere alla revoca, invita il Sistema Turistico Locale a sanare le cause ostative alla corretta prosecuzione

delle attività ed al perseguimento delle finalità del programma.



/>


                

;                    

  Art. 14

(Disposizioni generali in materia di finanziamento dei Sistemi Turistici Locali)

/>


1. Gli STL riconosciuti dalla Regione Puglia possono accedere a forme di finanziamento secondo

le modalità che regolano le singole fonti, anche in funzione della forma costitutiva liberamente adottata.

/>
2. La Regione definisce le procedure di attuazione e le eventuali misure di finanziamento delle attività dei

Sistemi Turistici Locali e dei singoli progetti che ne formano parte.



/>


                

;                    

        Art. 15

(Altre norme di carattere finanziario e gestionale)

/>


1. Il provvedimento di revoca adottato ai sensi dell’art. 13 stabilisce anche, per quanto

di competenza della Regione, le modalità di disimpegno o di diverso utilizzo delle risorse finanziarie

eventualmente assegnate al STL per il quale è disposta detta revoca. I relativi atti amministrativi sono assunti

tenendo conto degli effetti prodotti dai rapporti giuridicamente vincolanti insorti.

2. Allo stesso modo la

Regione definisce le modalità di revoca di provvedimenti consequenziali

ad eventuali finanziamenti a

valere sul fondo di cofinanziamento, in attuazione dell’art. 6 della L.

29 marzo 2001, n. 135.

/>
3. I componenti degli organi di gestione e amministrativi dei STL non sono retribuiti.

4. Le

attività dei STL sono svolte da personale temporaneamente assegnato dai soggetti costituenti e/o aderenti, in base

alle modalità stabilite in materia dalle vigenti normative. In nessun caso i STL possono stipulare contratti di

lavoro subordinato.



/>


                

;                    

             Art. 16

/>
                   &

nbsp;                  (Norme

transitorie)


1. Le istanze prodotte in forza del Regolamento n. 4 del 9 marzo 2009 e tese

al riconoscimento di STL (“Sistemi Turistici Locali”), s’intendono oggetto di istruttoria finale e

nuova concertazione tra i Comuni ed i soggetti proponenti e la Regione

Puglia;

2. Le istanze prodotte

sulla base del medesimo Regolamento e tese al riconoscimento di STP (“Sistemi Turistici di Prodotto”)

troveranno riconoscimento nell’ambito dell’istruttoria che sarà redatta dall’Osservatorio

istituito con atto di Giunta n. 263 del 2 febbraio 2010 tra la Regione Puglia e le Associazioni sindacali e di categoria

e finalizzata ad una prossima istituzione del “Distretto Regionale del Turismo”.



/>


                

;                    

           Art. 17

/>
                   &

nbsp;               (Disposizioni finali)

/>


1. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, s’intendono

richiamate le norme di cui alla L. R. 1/2002, alla L.R. 18/2010 e successive modifiche e integrazioni ed al Decreto del

Presidente della Giunta Regionale istitutivo dell’Agenzia Pugliapromozione n. 176 del 22 febbraio 2011,

nonché le disposizioni comunitarie, statali e regionali in materia.

2. Il presente Regolamento è

pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia. "



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