Ripristino IVA per housing sociale
Articolo 57 del decreto - legge 24.1.2012 n.1, convertito nella legge 24.3.2012 n.27 ("Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività ")
Dettagli della notizia
Si riporta qui di seguito, per opportuna conoscenza, il testo dell'articolo 57
del decreto - legge 24.1.2012 n.1, convertito nella legge 24.3.2012 n.27 ("Disposizioni urgenti per la
concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività").
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1. Al decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 10, comma 1, il
numero 8 e' sostituito dal seguente:
«8) le locazioni e gli affitti, relative cessioni, risoluzioni e
proroghe, di terreni e aziende agricole, di aree diverse da quelle destinate a parcheggio di veicoli, per le quali gli
strumenti urbanistici non prevedono la destinazione edificatoria, e di fabbricati, comprese le pertinenze, le scorte e in
genere i beni mobili destinati durevolmente al servizio degli immobili locati e affittati, escluse le locazioni, per le
quali nel relativo atto il locatore abbia espressamente manifestato l'opzione per l'imposizione,
di
fabbricati abitativi, di durata non inferiore a quattro anni, effettuate in attuazione di piani di edilizia abitativa
convenzionata, di fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro
delle infrastrutture, di concerto con il Ministro della solidarieta'
sociale, il Ministro delle politiche per
la famiglia ed il Ministro per le politiche giovanili e le attivita' sportive del 22 aprile 2008, ((pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno
2008,)) ed escluse le locazioni di fabbricati strumentali che per le
loro caratteristiche non sono suscettibili di diversa utilizzazione senza radicali trasformazioni effettuate nei
confronti dei soggetti
indicati alle lettere b) e c) del numero 8-ter) ovvero per le quali nel relativo atto il
locatore abbia espressamente manifestato l'opzione per l'imposizione;»
b) all'articolo 10, comma 1, il
numero 8-bis e' sostituito dal seguente:
«8-bis) le cessioni di fabbricati o di porzioni di fabbricato
diversi da quelli di cui al numero 8-ter), escluse quelle effettuate dalle imprese costruttrici degli stessi o dalle
imprese che vi hanno eseguito, anche tramite imprese appaltatrici, gli interventi di cui all'articolo 31, primo comma,
lettere c), d) ed e), della legge 5 agosto 1978, n. 457, entro cinque anni dalla data di ultimazione della costruzione o
dell'intervento, e cessioni, per le quali nel relativo atto il cedente abbia espressamente manifestato l'opzione per
l'imposizione, di fabbricati di civile abitazione locati per un periodo non inferiore a quattro anni in attuazione dei
piani di edilizia residenziale convenzionata ovvero destinati ad alloggi
sociali come definite dal decreto del
Ministro delle infrastrutture, di concerto con il Ministro della solidarieta' sociale, il Ministro delle politiche per
la famiglia ed il Ministro per le politiche giovanili e le attivita' sportive del 22 aprile 2008;» all'articolo
36, al terzo comma sesto periodo, dopo le parole «che effettuano sia locazioni,» sono inserite le seguenti:
«o cessioni,» e dopo le parole «dell'articolo 19-bis, sia locazioni» sono inserite le seguenti:
«o cessioni»;
(( c) alla tabella A, parte terza, il n. 127-duodevicies e' sostituito dal seguente:
«127-duodevicies) locazioni di immobili di civile abitazione effettuate in esecuzione di programmi di
edilizia abitativa convenzionata dalle imprese che li hanno costruiti o che hanno realizzato sugli stessi interventi di
cui all'articolo 31, primo comma, lettere c), d) ed e), della legge 5 agosto 1978, n. 457;
locazioni di
fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture
e dei trasporti 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008». )) "
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