Semplificazione in materia di somministrazione temporanea di alimenti e bevande

Articolo 41 del decreto - legge 9 febbraio 2012 n. 5 ("Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo")

  • Categoria: Tutte le notizie
  • Data: 14.02.12
  • Autore: Gazzetta Ufficiale n. 33 del 9 febbraio 2012

Dettagli della notizia

Per opportuna conoscenza, si trascrive di seguito il testo dell'articolo 41 del decreto -

legge 9 febbraio 2012 n. 5 ("Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo"):


                 

                    &

nbsp;          Art. 41



Semplificazione in materia di

somministrazione temporanea di alimenti  e bevande



1. L'attivita' temporanea

di somministrazione di alimenti e bevande in occasione di sagre, fiere, manifestazioni religiose, tradizionali e

culturali o eventi locali straordinari, e' avviata previa

segnalazione certificata di inizio attivita' priva

di dichiarazioni

asseverate ai sensi dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n.

241, e non e'

soggetta al possesso dei requisiti previsti

dall'articolo 71 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59.

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