Semplificazione in materia di somministrazione temporanea di alimenti e bevande
Articolo 41 del decreto - legge 9 febbraio 2012 n. 5 ("Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo")
Dettagli della notizia
Per opportuna conoscenza, si trascrive di seguito il testo dell'articolo 41 del decreto -
legge 9 febbraio 2012 n. 5 ("Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo"):
&
nbsp; Art. 41
Semplificazione in materia di
somministrazione temporanea di alimenti e bevande
1. L'attivita' temporanea
di somministrazione di alimenti e bevande in occasione di sagre, fiere, manifestazioni religiose, tradizionali e
culturali o eventi locali straordinari, e' avviata previa
segnalazione certificata di inizio attivita' priva
di dichiarazioni
asseverate ai sensi dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n.
241, e non e'
soggetta al possesso dei requisiti previsti
dall'articolo 71 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59.
/>