Semplificazioni in materia di circolazione stradale, abilitazioni alla guida, affidamento del servizio informazioni sul traffico, "bollino blu" e apparecchi di controllo della velocita'

Articolo 11 del decreto - legge 9 febbraio 2012 n. 5 ("Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo")

Dettagli della notizia

Per opportuna conoscenza, si trascrive di seguito il testo dell'articolo 11 del decreto -

legge 9 febbraio 2012 n. 5 ("Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo"):


 


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bsp;             "Art. 11



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Semplificazioni in materia di circolazione stradale, abilitazioni

alla guida, affidamento del servizio

informazioni sul traffico,

"bollino blu" e apparecchi di controllo della velocita'



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1. Al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, recante "Nuovo

Codice della strada", e di seguito denominato "Codice della strada", sono apportate le seguenti

modificazioni:

a) all'articolo 115, l'abrogazione del comma 2-bis, disposta dall'articolo 2 del decreto

legislativo 18 aprile 2011, n. 59, e' anticipata alla data di entrata in vigore del presente decreto;

b)

all'articolo 119, comma 4, l'alinea e' sostituito dal seguente: "4. L'accertamento dei requisiti psichici e

fisici e' effettuato da commissioni mediche locali, costituite dai competenti organi regionali ovvero dalle province

autonome di Trento e di Bolzano che provvedono altresi' alla nomina dei rispettivi  presidenti, nei

riguardi:";

c) all'articolo 119, comma 4, la lettera b-bis), inserita dall'articolo 7 del decreto

legislativo 18 aprile 2011, n. 59, e' soppressa;

d) all'articolo 122, comma 2, l'ultimo periodo e'

soppresso;

e) all'articolo 126, comma 6, come modificato dal decreto legislativo 18 aprile 2011, n. 59, le

parole: ", previa verifica della sussistenza dei requisiti fisici e psichici presso una commissione medica locale,

ai sensi dell'articolo 119, comma 4, lettera b-bis " sono soppresse.

2. Fermo restando quanto previsto

dall'articolo 28 del decreto legislativo 18 aprile 2011, n. 59, la disposizione di cui all'articolo 2, comma 1, lettera

b), dello stesso decreto legislativo entra in vigore alla data di pubblicazione del presente decreto.

3. Nelle

more dell'entrata in vigore delle disposizioni di cui al decreto legislativo 18 aprile 2011, n. 59, fermo restando

quanto previsto dall'articolo 115, comma 2, del Codice della strada, i titolari di certificato di idoneita' alla guida

del ciclomotore ovvero di patente di guida, al compimento dell'ottantesimo anno di eta', rinnovano la validita' dei

predetti titoli abilitativi ogni due anni.

4. Il Governo, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore

del presente decreto, provvede a modificare l'articolo 330 del regolamento di esecuzione e di attuazione del Codice

della strada, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, in conformita' alle modifiche

introdotte dalla lettera a) del comma 1.

5. All'articolo 7, comma 2, del decreto del Presidente della

Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera b), le parole:

"in aggiunta a quelli festivi;"sono sostituite dalle seguenti: "in aggiunta a quelli festivi, da

individuarsi in modo da contemperare le esigenze di sicurezza stradale, connesse con le prevedibili condizioni di

traffico, con gli effetti che i divieti determinano sulla attivita' di autotrasporto nonche' sul sistema economico

produttivo nel suo complesso." ;

b) la lettera c) e' soppressa.".

6. Ai sensi degli

articoli 8 e 9 del regolamento (CE) n. 1071/2009, sono dispensate dalla frequenza di uno specifico corso di formazione

preliminare per l'esame di idoneita' professionale le persone che hanno assolto all'obbligo scolastico e superato un

corso di istruzione secondaria di secondo grado; sono dispensate dall'esame per la dimostrazione dell'idoneita'

professionale le persone che dimostrano di aver diretto, in maniera continuativa, l'attivita' in una o piu' imprese di

trasporto italiane o comunitarie da almeno dieci anni precedenti il 4 dicembre 2009 e siano in attivita' alla data di

entrata in vigore del presente decreto. Restano fermi i corsi di formazione previsti ai sensi dell'articolo 8, paragrafi

5 e 6, del regolamento (CE) n. 1071/2009.

7. Il centro di coordinamento delle informazioni sul traffico, sulla

viabilita' e sulla sicurezza stradale di cui all'articolo 73 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre

1992, n. 495, e' autorizzato ad affidare in concessione, ai sensi dell'articolo 30, del decreto legislativo 12 aprile

2006, n. 163, i servizi di produzione, distribuzione e trasmissione, sul canale radiofonico e televisivo, delle

informazioni sul traffico e sulla viabilita', nonche' ogni altro servizio utile al proprio funzionamento, qualora da

detto affidamento derivi un minor onere per il bilancio dello Stato.

8. A decorrere dall'anno 2012 il

controllo obbligatorio dei dispositivi di combustione e scarico degli autoveicoli e dei motoveicoli e' effettuato

esclusivamente al momento della revisione obbligatoria periodica del mezzo.

9. Gli apparecchi di controllo sui

veicoli adibiti al trasporto su strada disciplinati dal regolamento (CEE) n. 3821/85, e successive modificazioni, sono

controllati ogni due anni dalle officine  autorizzate alla riparazione degli apparecchi stessi. L'attestazione di

avvenuto controllo biennale deve essere esibita in occasione della revisione periodica prevista dall'articolo 80 del

decreto legislativo  30 aprile 1992, n. 285.

10. All'articolo 10 del decreto-legge 6 febbraio 1987, n.

16, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 marzo 1987, n. 132, sono apportate le seguenti modificazioni:

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a) i commi 1 e 4 sono abrogati;

b) al comma 2, dopo le parole: "Le officine" sono inserite le

seguenti: "autorizzate alla riparazione dei tachigrafi" e le parole: "di cui al comma 1" sono

soppresse.







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