Semplificazioni in materia di documentazione per le persone con disabilita' e partecipazione ai giochi paralimpici

Articolo 4 del decreto - legge 9 febbraio 2012 n. 5 ("Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo")

  • Categoria: Tutte le notizie
  • Data: 10.02.12
  • Autore: Gazzetta Ufficiale n. 33 del 9 febbraio 2012

Dettagli della notizia

Per opportuna conoscenza, si trascrive di seguito il testo

dell'articolo 4 del decreto - legge 9 febbraio 2012 n. 5 ("Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di

sviluppo"):


 


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Semplificazioni in materia di documentazione per le persone con disabilita' e partecipazione ai giochi

paralimpici



1. I verbali delle commissioni mediche integrate di cui 

all'articolo 20, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito,  con modificazioni, dalla legge 3 agosto

2009, n. 102, riportano anche l'esistenza dei requisiti sanitari necessari per la richiesta di rilascio del contrassegno

invalidi di cui al comma 2 dell'articolo  381 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992,

n.  495, e successive modificazioni, nonche' per le agevolazioni fiscali  relative ai veicoli previsti per le

persone con disabilita'.

2. Le attestazioni medico legali richieste per l'accesso ai  benefici di cui al

comma 1 possono essere sostituite dal verbale  della commissione medica integrata. Il verbale e' presentato in

copia con dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta' sulla  conformita' all'originale, resa dall'istante

ai sensi dell'articolo  19 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in  materia di

documentazione amministrativa di cui al decreto del  Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che

dovra' altresi' dichiarare che quanto ivi attestato non e' stato revocato,  sospeso o modificato.

3. Il

Governo e' autorizzato ad emanare uno o piu' regolamenti ai  sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23

agosto 1988, n. 400,  volti ad individuare gli ulteriori benefici per l'accesso ai quali i  verbali delle

commissioni mediche integrate di cui all'articolo 20 del citato decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78 attestano

l'esistenza  dei requisiti sanitari, nonche' le modalita' per l'aggiornamento  delle procedure informatiche

e per lo scambio dei dati per via telematica.

4. I regolamenti di cui al comma 3 sono emanati su proposta del

Ministro del lavoro e delle politiche sociali, del Ministro per la  pubblica amministrazione e la semplificazione e

dei Ministri interessati, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro della salute,

previa intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sentito

l'Osservatorio nazionale sulla

condizione delle persone con disabilita', di cui alla legge 3 marzo 2009, n.

18.

5. Al fine di dare continuita' all'attivita' di preparazione in  vista della partecipazione ai

giochi paralimpici di Londra 2012, e' autorizzata in favore del Comitato italiano paralimpico la spesa di 6 

milioni di euro per l'anno 2012. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di

cui all'articolo 7-quinquies, comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla

legge 9 aprile 2009, n. 33, relativa al Fondo per interventi urgenti ed indifferibili,  come rifinanziata

dall'articolo 33, comma 1, della legge 12 novembre  2011, n. 183.



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