Semplificazioni in materia edilizia
Art. 30 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69 coordinato con la legge di conversione 9 agosto 2013, n. 98
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Per opportuna conoscenza si trascrive di seguito il testo dell'articolo 30 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69 coordinato con la legge di conversione 9 agosto 2013, n. 98 («Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia»), privo dei riferimenti normativi.
Art. 30
Semplificazioni in materia edilizia
1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 22, comma 6, del
Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia
edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno
2001, n. 380, al medesimo decreto sono apportate le seguenti
modificazioni:
0a) dopo l'articolo 2 e' inserito il seguente:
«Art. 2-bis (L) (Deroghe in materia di limiti di distanza tra
fabbricati). - 1. Ferma restando la competenza statale in materia di
ordinamento civile con riferimento al diritto di proprieta' e alle
connesse norme del codice civile e alle disposizioni integrative, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono
prevedere, con proprie leggi e regolamenti, disposizioni derogatorie
al decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, e
possono dettare disposizioni sugli spazi da destinare agli
insediamenti residenziali, a quelli produttivi, a quelli riservati
alle attivita' collettive, al verde e ai parcheggi, nell'ambito della
definizione o revisione di strumenti urbanistici comunque funzionali
a un assetto complessivo e unitario o di specifiche aree
territoriali»;
a) all'articolo 3, comma 1, lettera d), ultimo periodo, le parole:
«e sagoma» sono soppresse e dopo la parola «antisismica» sono
aggiunte le seguenti: «nonche' quelli volti al ripristino di edifici,
o parti di essi, eventualmente crollati o demoliti, attraverso la
loro ricostruzione, purche' sia possibile accertarne la preesistente
consistenza. Rimane fermo che, con riferimento agli immobili
sottoposti a vincoli ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio
2004, n. 42 e successive modificazioni, gli interventi di demolizione
e ricostruzione e gli interventi di ripristino di edifici crollati o
demoliti costituiscono interventi di ristrutturazione edilizia
soltanto ove sia rispettata la medesima sagoma dell'edificio
preesistente.»;
b) all'articolo 6, al comma 4, al primo periodo, le parole da
«dichiara preliminarmente» a «e che» sono soppresse;
c) all'articolo 10, comma 1, lettera c) le parole: «della sagoma,»
sono soppresse; dopo le parole «comportino mutamenti della
destinazione d'uso» sono aggiunte le seguenti: «, nonche' gli
interventi che comportino modificazioni della sagoma di immobili
sottoposti a vincoli ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio
2004, n. 42 e successive modificazioni».
d) all'articolo 20 sono apportate le seguenti modificazioni:
1) il comma 8, e' sostituito dal seguente: «8. Decorso inutilmente
il termine per l'adozione del provvedimento conclusivo, ove il
dirigente o il responsabile dell'ufficio non abbia opposto motivato
diniego, sulla domanda di permesso di costruire si intende formato il
silenzio-assenso, fatti salvi i casi in cui sussistano vincoli
ambientali, paesaggistici o culturali, per i quali si applicano le
disposizioni di cui al comma 9.»;
2) il comma 9 e' sostituito dal seguente:
«9. Qualora l'immobile oggetto dell'intervento sia sottoposto a
vincoli ambientali, paesaggistici o culturali, il termine di cui al
comma 6 decorre dal rilascio del relativo atto di assenso, il
procedimento e' concluso con l'adozione di un provvedimento espresso
e si applica quanto previsto dall'articolo 2 della legge 7 agosto
1990, n. 241, e successive modificazioni. In caso di diniego
dell'atto di assenso, eventualmente acquisito in conferenza di
servizi, decorso il termine per l'adozione del provvedimento finale,
la domanda di rilascio del permesso di costruire si intende respinta.
Il responsabile del procedimento trasmette al richiedente il
provvedimento di diniego dell'atto di assenso entro cinque giorni
dalla data in cui e' acquisito agli atti, con le indicazioni di cui
all'articolo 3, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241 e
successive modificazioni. Per gli immobili sottoposti a vincolo
paesaggistico, resta fermo quanto previsto dall'articolo 146, comma
9, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive
modificazioni.»;
3) il comma 10 e' abrogato;
e) all'articolo 22, comma 2, dopo le parole: «non alterano la
sagoma dell'edificio» sono aggiunte le seguenti: «qualora sottoposto
a vincolo ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e
successive modificazioni,»;
f) nel capo III del titolo II, dopo l'articolo 23, e' aggiunto il
seguente:
«Art. 23-bis (Autorizzazioni preliminari alla segnalazione
certificata di inizio attivita' e alla comunicazione dell'inizio dei
lavori). - 1. Nei casi in cui si applica la disciplina della
segnalazione certificata di inizio attivita' di cui all'articolo 19
della legge 7 agosto 1990, n. 241, prima della presentazione della
segnalazione, l'interessato puo' richiedere allo sportello unico di
provvedere all'acquisizione di tutti gli atti di assenso, comunque
denominati, necessari per l'intervento edilizio, o presentare istanza
di acquisizione dei medesimi atti di assenso contestualmente alla
segnalazione. Lo sportello unico comunica tempestivamente
all'interessato l'avvenuta acquisizione degli atti di assenso. Se
tali atti non vengono acquisiti entro il termine di cui all'articolo
20, comma 3, si applica quanto previsto dal comma 5-bis del medesimo
articolo.
2. In caso di presentazione contestuale della segnalazione
certificata di inizio attivita' e dell'istanza di acquisizione di
tutti gli atti di assenso, comunque denominati, necessari per
l'intervento edilizio, l'interessato puo' dare inizio ai lavori solo
dopo la comunicazione da parte dello sportello unico dell'avvenuta
acquisizione dei medesimi atti di assenso o dell'esito positivo della
conferenza di servizi.
3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2, si applicano anche alla
comunicazione dell'inizio dei lavori di cui all'articolo 6, comma 2,
qualora siano necessari atti di assenso, comunque denominati, per la
realizzazione dell'intervento edilizio.
4. All'interno delle zone omogenee A) di cui al decreto del
Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, e in quelle
equipollenti secondo l'eventuale diversa denominazione adottata dalle
leggi regionali, i comuni devono individuare con propria
deliberazione, da adottare entro il 30 giugno 2014, le aree nelle
quali non e' applicabile la segnalazione certificata di inizio
attivita' per interventi di demolizione e ricostruzione, o per
varianti a permessi di costruire, comportanti modifiche della sagoma.
Senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, decorso
tale termine e in mancanza di intervento sostitutivo della regione ai
sensi della normativa vigente, la deliberazione di cui al primo
periodo e' adottata da un Commissario nominato dal Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti. Nelle restanti aree interne alle zone
omogenee A) e a quelle equipollenti di cui al primo periodo, gli
interventi cui e' applicabile la segnalazione certificata di inizio
attivita' non possono in ogni caso avere inizio prima che siano
decorsi trenta giorni dalla data di presentazione della segnalazione.
Nelle more dell'adozione della deliberazione di cui al primo periodo
e comunque in sua assenza, non trova applicazione per le predette
zone omogenee A) la segnalazione certificata di inizio attivita' con
modifica della sagoma»;
g) all'articolo 24, dopo il comma 4 sono aggiunti i seguenti:
«4-bis. Il certificato di agibilita' puo' essere richiesto anche:
a) per singoli edifici o singole porzioni della costruzione,
purche' funzionalmente autonomi, qualora siano state realizzate e
collaudate le opere di urbanizzazione primaria relative all'intero
intervento edilizio e siano state completate e collaudate le parti
strutturali connesse, nonche' collaudati e certificati gli impianti
relativi alle parti comuni;
b) per singole unita' immobiliari, purche' siano completate e
collaudate le opere strutturali connesse, siano certificati gli
impianti e siano completate le parti comuni e le opere di
urbanizzazione primaria dichiarate funzionali rispetto all'edificio
oggetto di agibilita' parziale».
4-ter (soppresso);
h) all'articolo 25, dopo il comma 5, sono aggiunti i seguenti:
«5-bis. Ove l'interessato non proponga domanda ai sensi del comma
1, fermo restando l'obbligo di presentazione della documentazione di
cui al comma 3, lettere a), b) e d), del presente articolo e
all'articolo 5, comma 3, lettera a), presenta la dichiarazione del
direttore dei lavori o, qualora non nominato, di un professionista
abilitato, con la quale si attesta la conformita' dell'opera al
progetto presentato e la sua agibilita', corredata dalla seguente
documentazione:
a) richiesta di accatastamento dell'edificio che lo sportello unico
provvede a trasmettere al catasto;
b) dichiarazione dell'impresa installatrice che attesta la
conformita' degli impianti installati negli edifici alle condizioni
di sicurezza, igiene, salubrita', risparmio energetico valutate
secondo la normativa vigente.
5-ter. Le Regioni a statuto ordinario disciplinano con legge le
modalita' per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 5-bis e
per l'effettuazione dei controlli.».
2. (soppresso).
3. Salva diversa disciplina regionale, previa comunicazione del
soggetto interessato, sono prorogati di due anni i termini di inizio
e di ultimazione dei lavori di cui all'articolo 15 del decreto del
Presidente della Repubblica del 6 giugno 2001, n. 380, come indicati
nei titoli abilitativi rilasciati o comunque formatisi
antecedentemente all'entrata in vigore del presente decreto, purche'
i suddetti termini non siano gia' decorsi al momento della
comunicazione dell'interessato e sempre che i titoli abilitativi non
risultino in contrasto, al momento della comunicazione
dell'interessato, con nuovi strumenti urbanistici approvati o
adottati.
3-bis. Il termine di validita' nonche' i termini di inizio e fine
lavori nell'ambito delle convenzioni di lottizzazione di cui
all'articolo 28 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, ovvero degli
accordi similari comunque nominati dalla legislazione regionale,
stipulati sino al 31 dicembre 2012, sono prorogati di tre anni.
4. La disposizione di cui al comma 3 si applica anche alle denunce
di inizio attivita' e alle segnalazioni certificate di inizio
attivita' presentate entro lo stesso termine.
5. Dall'attuazione dei commi 3 e 4 non devono derivare nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
5-bis. I destinatari degli atti amministrativi relativi alle
attivita' ricomprese nell'articolo 7, comma 9, della legge 1° agosto
2002, n. 166, effettuate dal Servizio tecnico centrale della
Presidenza del Consiglio superiore dei lavori pubblici, gia'
rilasciati alla data di entrata in vigore del regolamento di cui al
decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 26 novembre
2012, n. 267, sono tenuti al versamento, entro il 30 giugno 2014,
dell'aliquota percentuale dell'importo totale di cui all'allegato I
annesso allo stesso regolamento, corrispondente ai giorni di
validita' degli atti amministrativi rilasciati, nonche' all'importo
totale, nei casi in cui tali atti non prevedano un termine di
scadenza.
5-ter. All'articolo 31, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011,
n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011,
n. 214, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, potendo
prevedere al riguardo, senza discriminazioni tra gli operatori, anche
aree interdette agli esercizi commerciali, ovvero limitazioni ad aree
dove possano insediarsi attivita' produttive e commerciali».
5-quater. All'articolo 15 della legge 11 novembre 2011, n. 180, le
parole: «con posa in opera» sono soppresse.
6. Le disposizioni del presente articolo si applicano dalla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.