SEMPLIFICAZIONI PROCEDIMENTALI E RESPONSABILITÀ

TITOLO II - CAPO I "SEMPLIFICAZIONI PROCEDIMENTALI" - ARTICOLI DA 12 A 16 DEL DECRETO - LEGGE 16 LUGLIO 2020 N.76

  • Categoria: Amministrazione
  • Data: 21.07.20
  • Autore: Gazzetta Ufficiale - Serie Generale Suppl. Ordinario n.38 del 16.7.2020

Dettagli della notizia

Per opportuna conoscenza, si riporta il testo del Capo I "Semplificazioni procedimentali" del Titolo II "Semplificazioni procedimentali e responsabilità" del Decreto - legge 16 luglio 2020 n.76 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie Generale Suppl. Ordinario n.178 del 16.7.2020):

 

                                                             "TITOLO II

                         SEMPLIFICAZIONI PROCEDIMENTALI E RESPONSABILITÀ

                                                                Capo I

                                      SEMPLIFICAZIONI PROCEDIMENTALI

                                                               Art. 12.

                                        Modifiche alla legge 7 agosto 1990, n. 241

1. Alla legge 7 agosto 1990, n. 241 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all’articolo 2:

1) dopo il comma 4, è inserito il seguente:

“4 -bis . Le pubbliche amministrazioni misurano e rendono pubblici i tempi effettivi di conclusione dei procedimenti amministrativi di maggiore impatto per i cittadini e per le imprese, comparandoli con i termini previsti dalla normativa vigente. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione, previa intesa in Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definite modalità e criteri di misurazione dei tempi effettivi di conclusione dei procedimenti di cui al primo periodo.”;

2) dopo il comma 8, è inserito il seguente:

“8 -bis . Le determinazioni relative ai provvedimenti, alle autorizzazioni, ai pareri, ai nulla osta e agli atti di assenso comunque denominati, adottate dopo la scadenza dei termini di cui agli articoli 14 -bis , comma 2, lettera c) , 17 -bis , commi 1 e 3, 20, comma 1, ovvero successivamente all’ultima riunione di cui all’articolo 14 - ter , comma 7, nonché i provvedimenti di divieto di prosecuzione dell’attività e di rimozione degli eventuali effetti, di cui all’articolo 19, comma 3 e 6 -bis , adottati dopo la scadenza dei termini ivi previsti, sono inefficaci, fermo restando quanto previsto dall’articolo 21 -nonies , ove ne ricorrano i presupposti e le condizioni.”;

b) all’articolo 3 -bis , le parole “incentivano l’uso della telematica” sono sostituite dalle seguenti: “agiscono mediante strumenti informatici e telematici”;

c) all’articolo 5, comma 3, dopo le parole “L’unità organizzativa competente” sono inserite le seguenti: “, il domicilio digitale”;

d) all’articolo 8, comma 2:

1) alla lettera c) , dopo le parole “l’ufficio” sono inserite le seguenti: “, il domicilio digitale dell’amministrazione”;

2) la lettera d) è sostituita dalla seguente: “d) le modalità con le quali, attraverso il punto di accesso telematico di cui all’articolo 64 -bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o con altre modalità telematiche, è possibile prendere visione degli atti, accedere al fascicolo informatico di cui all’articolo 41 dello stesso decreto legislativo n. 82 del 2005 ed esercitare in via telematica i diritti previsti dalla presente legge;”;

3) dopo la lettera d) , è inserita la seguente: “d -bis ) l’ufficio dove è possibile prendere visione degli atti che non sono disponibili o accessibili con le modalità di cui alla lettera d) .”;

e) all’articolo 10 -bis , comma 1, il terzo e il quarto periodo sono sostituiti dai seguenti: “La comunicazione di cui al primo periodo sospende i termini di conclusione dei procedimenti, che ricominciano a decorrere dieci giorni dopo la presentazione delle osservazioni o, in mancanza delle stesse, dalla scadenza del termine di cui al secondo periodo. Qualora gli istanti abbiano presentato osservazioni, del loro eventuale mancato accoglimento il responsabile del procedimento o l’autorità competente sono tenuti a dare ragione nella motivazione del provvedimento finale di diniego indicando, se ve ne sono, i soli motivi ostativi ulteriori che sono conseguenza delle osservazioni. In caso di annullamento in giudizio del provvedimento così adottato, nell’esercitare nuovamente il suo potere l’amministrazione non può addurre per la prima volta motivi ostativi già emergenti dall’istruttoria del provvedimento annullato.”;

f) all’articolo 16, comma 2:

1) il primo periodo è soppresso;

2) al secondo periodo la parola: “facoltativo” è soppressa;

g) all’articolo 17 -bis :

1) alla rubrica, le parole “Silenzio assenso” sono sostituite dalle seguenti: “Effetti del silenzio e dell’inerzia nei rapporti”;

2) al comma 1, dopo il primo periodo è inserito il seguente: “Esclusi i casi di cui al comma 3, quando per l’adozione di provvedimenti normativi e amministrativi è prevista la proposta di una o più amministrazioni pubbliche diverse da quella competente ad adottare l’atto, la proposta stessa è trasmessa entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta da parte di quest’ultima amministrazione.”;

3) al comma 1, come modificato dalla presente lettera, quarto periodo, dopo le parole “dello schema di provvedimento;” sono inserite le seguenti: “lo stesso termine si applica qualora dette esigenze istruttorie siano rappresentate dall’amministrazione proponente nei casi di cui al secondo periodo.” e le parole “non sono ammesse” sono sostituite dalle seguenti: “Non sono ammesse”;

4) al comma 2, dopo il primo periodo è inserito il seguente: “Esclusi i casi di cui al comma 3, qualora la proposta non sia trasmessa nei termini di cui al comma 1, secondo periodo, l’amministrazione competente può comunque procedere. In tal caso, lo schema di provvedimento, corredato della relativa documentazione, è trasmesso all’amministrazione che avrebbe dovuto formulare la proposta per acquisirne l’assenso ai sensi del presente articolo.”;

h) all’articolo 18:

1) al comma 1, le parole da “Entro sei mesi” fino a “interessate” sono sostituite dalle seguenti: “Le amministrazioni”, e le parole “di cui alla legge 4 gennaio 1968, n. 15 e successive modificazioni e integrazioni” sono sostituite dalle seguenti: “di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445”;

2) dopo il comma 3, è inserito il seguente: “3 -bis . Nei procedimenti avviati su istanza di parte, che hanno ad oggetto l’erogazione di benefici economici comunque denominati, indennità, prestazioni previdenziali e assistenziali, erogazioni, contributi, sovvenzioni, finanziamenti, prestiti, agevolazioni, da parte di pubbliche amministrazioni ovvero il rilascio di autorizzazioni e nulla osta comunque denominati, le dichiarazioni di cui agli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, ovvero l’acquisizione di dati e documenti di cui ai commi 2 e 3, sostituiscono ogni tipo di documentazione comprovante tutti i requisiti soggettivi ed oggettivi richiesti dalla normativa di riferimento, fatto comunque salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.”;

i) all’articolo 21 -octies , comma 2, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “La disposizione di cui al secondo periodo non si applica al provvedimento adottato in violazione dell’articolo 10 -bis .”;

l) all’articolo 29, comma 2 -bis , dopo le parole “il termine prefissato” sono inserite le seguenti: “, di misurare i tempi effettivi di conclusione dei procedimenti”.

2. Entro il 31 dicembre 2020 le amministrazioni e gli enti pubblici statali provvedono a verificare e a rideterminare, in riduzione, i termini di durata dei procedimenti di loro competenza ai sensi dell’articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

3. Gli enti locali possono gestire in forma associata in ambito provinciale o metropolitano l’attuazione delle disposizioni di cui all’articolo 18 della legge 7 agosto 1990, n. 241. Le province e le città metropolitane definiscono nelle assemblee dei sindaci delle province e nelle conferenze metropolitane appositi protocolli per organizzare lo svolgimento delle funzioni conoscitive, strumentali e di controllo, connesse all’attuazione delle norme di semplificazione della documentazione e dei procedimenti amministrativi.

                                                                Art. 13.

                                Accelerazione del procedimento in conferenza di servizi

1. Fino al 31 dicembre 2021, in tutti i casi in cui debba essere indetta una conferenza di servizi decisoria ai sensi dell’articolo 14, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241, è in facoltà delle amministrazioni procedenti di adottare lo strumento della conferenza semplificata di cui all’articolo 14 -bis della medesima legge, con le seguenti modificazioni:

a) tutte le amministrazioni coinvolte rilasciano le determinazioni di competenza entro il termine perentorio di sessanta giorni;

b) al di fuori dei casi di cui all’articolo 14 -bis , comma 5, l’amministrazione procedente svolge, entro trenta giorni decorrenti dalla scadenza del termine per il rilascio delle determinazioni di competenza delle singole amministrazioni, con le modalità di cui all’articolo 14 -ter , comma 4, della legge n. 241 del 1990, una riunione telematica di tutte le amministrazioni coinvolte nella quale prende atto delle rispettive posizioni e procede senza ritardo alla stesura della determinazione motivata conclusiva della conferenza di servizi verso la quale può essere proposta opposizione dalle amministrazioni di cui all’articolo 14 -quinquies , della legge n. 241 del 1990, ai sensi e nei termini ivi indicati. Si considera in ogni caso acquisito l’assenso senza condizioni delle amministrazioni che non abbiano partecipato alla riunione ovvero, pur partecipandovi, non abbiano espresso la propria posizione, ovvero abbiano espresso un dissenso non motivato o riferito a questioni che non costituiscono oggetto della conferenza.

2. Nei casi di cui agli articoli 1 e 2, ove si renda necessario riconvocare la conferenza di servizi sul livello successivo di progettazione tutti i termini sono ridotti della metà e gli ulteriori atti di autorizzazione, di assenso e i pareri comunque denominati, eventualmente necessari in fase di esecuzione, sono rilasciati in ogni caso nel termine di sessanta giorni dalla richiesta.

                                                                Art. 14.

                                      Disincentivi alla introduzione di nuovi oneri regolatori

1. All’articolo 8 della legge 11 novembre 2011, n. 180, dopo il comma 1 è inserito il seguente: “1 -bis . Per gli atti normativi di competenza statale, il costo derivante dall’introduzione degli oneri regolatori, compresi quelli informativi e amministrativi ed esclusi quelli che costituiscono livelli minimi per l’attuazione della regolazione europea, qualora non contestualmente compensato con una riduzione stimata di oneri di pari valore, è qualificato, salva deroga espressa, come onere fiscalmente detraibile, ferma restando la necessità della previa quantificazione delle minori entrate e della individuazione di un’idonea copertura finanziaria con norma di rango primario. Per gli atti normativi di iniziativa governativa, la stima del predetto costo è inclusa nell’ambito dell’analisi di impatto della regolamentazione di cui all’articolo della legge 14 novembre 2005, n. 246.”.

                                                                    Art. 15.

Agenda per la semplificazione, ricognizione e semplificazione dei procedimenti e modulistica standardizzata

1. All’articolo 24 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole “Entro il 31 ottobre 2014” sono sostituite dalle seguenti: “Entro il 30 settembre 2020”; le parole “triennio 2015-2017” sono sostituite dalle seguenti: “periodo 2020-2023” e le parole “condivise” sono sostituite dalle seguenti: “e il programma di interventi di semplificazione per la ripresa a seguito dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, condivisi”;

b) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti: “1 -bis . Entro centocinquanta giorni dall’entrata in vigore del presente decreto, lo Stato, le Regioni e le autonomie locali, sentite le associazioni imprenditoriali, completano la ricognizione dei procedimenti amministrativi al fine di individuare:

a) le attività soggette ad autorizzazione, giustificate da motivi imperativi di interesse generale e le attività soggette ai regimi giuridici di cui agli articoli 19, 19 -bis e 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241, ovvero al mero obbligo di comunicazione;

b) i provvedimenti autorizzatori, gli adempimenti e le misure incidenti sulla libertà di iniziativa economica ritenuti non indispensabili, fatti salvi quelli imposti dalla normativa dell’Unione europea e quelli posti a tutela di princìpi e interessi costituzionalmente rilevanti;

c) i procedimenti da semplificare;

d) le discipline e i tempi uniformi per tipologie omogenee di procedimenti;

e) i procedimenti per i quali l’autorità competente può adottare un’autorizzazione generale;

f) i livelli di regolazione superiori a quelli minimi richiesti per l’adeguamento alla normativa dell’Unione europea.

1 -ter . Gli esiti della ricognizione sono trasmessi al Presidente del Consiglio di ministri e al Ministro per la pubblica amministrazione, alla Conferenza delle regioni e delle province autonome, all’Unione delle province italiane e all’Associazione nazionale dei comuni italiani.”;

c) al comma 2, le parole “Entro centottanta giorni dall’entrata in vigore del presente decreto” sono soppresse;

d) al comma 3, le parole “con riferimento all’edilizia e all’avvio di attività produttive” sono soppresse;

e) al comma 4, le parole “per l’edilizia e per l’avvio di attività produttive” sono soppresse.

2. All’articolo 16, comma 6, del decreto legislativo 1° dicembre 2009 n. 178, le parole “per l’approvazione” sono soppresse.

3. All’attuazione delle disposizioni del presente articolo si provvede con le risorse finanziarie, strumentali ed umane disponibili a legislazione vigente.

                                                                     Art. 16.

Disposizioni per facilitare l’esercizio del diritto di voto degli italiani all’estero nel referendum confermativo del testo di legge costituzionale, recante “Modifiche agli articoli 56, 57 e 59 della Costituzione in materia di riduzione del numero dei parlamentari”

1. Per il referendum confermativo del testo di legge costituzionale, recante: «Modifiche agli articoli 56, 57 e 59 della Costituzione in materia di riduzione del numero dei parlamentari», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale , Serie Generale, n. 240 del 12 ottobre 2019:

a) il termine di cui all’articolo 12, comma 7, primo periodo, della legge 27 dicembre 2001, n. 459, è fissato alle ore 16 del martedì antecedente la data stabilita per le votazioni in Italia;

b) il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale può disporre che la spedizione di cui all’articolo 12, comma 7, secondo periodo, della legge 27 dicembre 2001, n. 459, avvenga con valigia diplomatica non accompagnata;

c) il numero minimo e massimo di elettori per ciascun seggio di cui all’articolo 13, comma 1, della legge 27 dicembre 2001, n. 459, è stabilito rispettivamente in ottomila e novemila elettori;

d) l'onorario in favore dei componenti dei seggi elettorali di cui all'articolo 13 della legge 27 dicembre 2001, n.459, è aumentato del 59 per cento."

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