Si rammenta che le imprese individuali attive e non soggette a procedura concorsuale, sono tenute a depositare, presso l'ufficio del registro delle imprese competente, il proprio indirizzo di posta elettronica certificata entro

il 30 giugno 2013, ai sensi dell'art.5 del decreto legge 18 ottobre 2012 n.179, convertito in legge 17 dicembre 2012 n.221

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Lo Sportello Agricolo Comunale rammenta che le imprese individuali attive e non soggette a procedura concorsuale, sono tenute a depositare, presso l'ufficio del registro delle imprese competente, il proprio indirizzo di posta elettronica certificata entro il 30 giugno 2013, ai sensi dell'art.5 del decreto legge 18 ottobre 2012 n.179, convertito in legge 17 dicembre 2012 n.221.



 



Per opportuna consocenza, si riporta di seguito il testo dell'articolo 5 del succitato decreto - legge:



 



                                                        "Art. 5





Posta elettronica certificata - indice nazionale degli indirizzi delle imprese e dei professionisti



1. L'obbligo di cui all'articolo 16, comma 6, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, come modificato dall'articolo 37 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, e' esteso alle imprese individuali ((che presentano domanda di prima iscrizione)) al registro delle imprese o all'albo delle imprese artigiane successivamente alla data di entrata in vigore ((della legge di conversione)) del presente decreto.

2. Le imprese individuali attive e non soggette a procedura concorsuale, sono tenute a depositare, presso l'ufficio del registro delle imprese competente, il proprio indirizzo di posta elettronica certificata entro il ((30 giugno 2013)). L'ufficio del registro delle imprese che riceve una domanda di iscrizione da parte di un'impresa individuale che non ha iscritto il proprio indirizzo di posta elettronica certificata, in luogo dell'irrogazione della sanzione prevista dall'articolo 2630 del codice civile, sospende la domanda ((fino ad integrazione della domanda con l'indirizzo di posta elettronica certificata e comunque per quarantacinque giorni; trascorso tale periodo, la domanda si intende non presentata.))

3. Al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, dopo l'articolo 6, e' inserito il seguente:

« ART. 6-bis. - (Indice nazionale degli indirizzi PEC delle imprese e dei professionisti). - 1. Al fine di favorire la presentazione di istanze, dichiarazioni e dati, nonche' lo scambio di informazioni e

documenti tra la pubblica amministrazione e le imprese e i professionisti in modalita' telematica, e' istituito, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore ((della presente disposizione)) e con

le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, il pubblico elenco denominato Indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (INI-PEC) delle imprese e dei professionisti, presso il Ministero per lo sviluppo economico.

2. L'Indice nazionale di cui al comma 1 e' realizzato a partire dagli elenchi di indirizzi PEC costituiti presso il registro delle imprese e gli ordini o collegi professionali, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 16 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

3. ((L'accesso all'INI-PEC e' consentito alle pubbliche amministrazioni, ai professionisti, alle imprese, ai gestori o esercenti di pubblici servizi ed a tutti i cittadini tramite sito web e senza necessita' di autenticazione. L'indice e' realizzato in formato aperto, secondo la definizione di cui all'articolo 68, comma 3.))

4. Il Ministero per lo sviluppo economico, al fine del contenimento dei costi e dell'utilizzo razionale delle risorse, ((sentita l'Agenzia per l'Italia digitale,)) si avvale per la realizzazione e gestione operativa dell'Indice nazionale di cui al comma 1 delle strutture informatiche delle Camere di commercio deputate alla

gestione del registro imprese e ne definisce ((con proprio decreto)), da emanare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore ((della presente disposizione)), le modalita' di accesso e di aggiornamento.

5. Nel ((decreto)) di cui al comma 4 sono anche definite lemodalita' e le forme con cui gli ordini e i collegi professionali comunicano all'Indice nazionale di cui al comma 1 tutti gli indirizzi PE relativi ai professionisti di propria competenza e sono previsti gli strumenti telematici resi disponibili dalle Camere di commercio

per il tramite delle proprie strutture informatiche al fine di ottimizzare la raccolta e aggiornamento dei medesimi indirizzi.

6. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolonon devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. ». "



 



Lo Sportello Agricolo Comunale - sito nei locali dell'ex Convento dei Domenicani - 1° piano - ricorda che è aperto al pubblico il lunedì e giovedì dalle ore 9.00 alle ore 12.00 e che si occupa di:



Organizzazione di attività  promozionali per l'innovazione del settore agricolo;

Sostegno applicativo sul sostegno della condizionalità  in ambito P.A.C.;

Servizi informativi su turismo ed agriturismo, biblioteca e banca dei saperi sull'agricoltura;

Servizi informativi su P.O.R. Puglia 2007 - 2013

Supporto tecnico finalizzato alla realizzazione del mercato di prodotti agricoli locali;

Sportello FRONT-OFFICE.

 



 



 





 


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