Sistema pubblico per la gestione dell'identita' digitale di cittadini e imprese

Art.17 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69 coordinato con la legge di conversione 9 agosto 2013, n. 98

  • Categoria: Tutte le notizie
  • Data: 22.08.13
  • Autore: Gazzetta Ufficiale n.194 del 20-8-2013 - Suppl. Ordinario n. 63

Dettagli della notizia


Per opportuna conoscenza si trascrive di seguito il testo dell'articolo 17 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69 coordinato con la legge di conversione 9 agosto 2013, n. 98 («Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia»), privo dei riferimenti normativi.



 



                 Art. 17-ter



Sistema pubblico per la gestione

dell'identita' digitale di cittadini e imprese



1. Al comma 2 dell'articolo 64 del codice dell'amministrazione

digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e

successive modificazioni, dopo il primo periodo e' inserito il

seguente: «Con l'istituzione del sistema SPID di cui al comma 2-bis,

le pubbliche amministrazioni possono consentire l'accesso in rete ai

propri servizi solo mediante gli strumenti di cui al comma 1, ovvero

mediante servizi offerti dal medesimo sistema SPID».

2. Dopo il comma 2 dell'articolo 64 del codice di cui al decreto

legislativo 7 marzo 2005, n. 82, come da ultimo modificato dal

presente articolo, sono aggiunti i seguenti:

«2-bis. Per favorire la diffusione di servizi in rete e agevolare

l'accesso agli stessi da parte di cittadini e imprese, anche in

mobilita', e' istituito, a cura dell'Agenzia per l'Italia digitale,

il sistema pubblico per la gestione dell'identita' digitale di

cittadini e imprese (SPID).

2-ter. Il sistema SPID e' costituito come insieme aperto di

soggetti pubblici e privati che, previo accreditamento da parte

dell'Agenzia per l'Italia digitale, secondo modalita' definite con il

decreto di cui al comma 2-sexies, gestiscono i servizi di

registrazione e di messa a disposizione delle credenziali e degli

strumenti di accesso in rete nei riguardi di cittadini e imprese per

conto delle pubbliche amministrazioni, in qualita' di erogatori di

servizi in rete, ovvero, direttamente, su richiesta degli

interessati.

2-quater. Il sistema SPID e' adottato dalle pubbliche

amministrazioni nei tempi e secondo le modalita' definiti con il

decreto di cui al comma 2-sexies.

2-quinquies. Ai fini dell'erogazione dei propri servizi in rete, e'

altresi' riconosciuta alle imprese, secondo le modalita' definite con

il decreto di cui al comma 2-sexies, la facolta' di avvalersi del

sistema SPID per la gestione dell'identita' digitale dei propri

utenti. L'adesione al sistema SPID per la verifica dell'accesso ai

propri servizi erogati in rete per i quali e' richiesto il

riconoscimento dell'utente esonera l'impresa da un obbligo generale

di sorveglianza delle attivita' sui propri siti, ai sensi

dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70.

2-sexies. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su

proposta del Ministro delegato per l'innovazione tecnologica e del

Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, di

concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il

Garante per la protezione dei dati personali, sono definite le

caratteristiche del sistema SPID, anche con riferimento:

a) al modello architetturale e organizzativo del sistema;

b) alle modalita' e ai requisiti necessari per l'accreditamento dei

gestori dell'identita' digitale;

c) agli standard tecnologici e alle soluzioni tecniche e

organizzative da adottare anche al fine di garantire

l'interoperabilita' delle credenziali e degli strumenti di accesso

resi disponibili dai gestori dell'identita' digitale nei riguardi di

cittadini e imprese, compresi gli strumenti di cui al comma 1;

d) alle modalita' di adesione da parte di cittadini e imprese in

qualita' di utenti di servizi in rete;

e) ai tempi e alle modalita' di adozione da parte delle pubbliche

amministrazioni in qualita' di erogatori di servizi in rete;

f) alle modalita' di adesione da parte delle imprese interessate in

qualita' di erogatori di servizi in rete».

3. Il sistema pubblico per la gestione dell'identita' digitale di

cittadini e imprese (SPID) e' realizzato utilizzando le risorse

finanziarie gia' stanziate a legislazione vigente per l'Agenzia per

l'Italia digitale, senza nuovi o maggiori oneri a carico della

finanza pubblica.

 


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