Sostituzione dell'articolo 153 del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163

Articolo 59 bis del decreto - legge 24.1.2012 n.1, convertito nella legge 24.3.2012 n.27 ("Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività ")

  • Categoria: Tutte le notizie
  • Data: 26.03.12
  • Autore: Gazzetta Ufficiale n. 71 del 24.3.2011

Dettagli della notizia

Si riporta

qui di seguito, per opportuna conoscenza, il testo dell'articolo 59 bis del decreto - legge 24.1.2012

n.1, convertito nella legge 24.3.2012 n.27 ("Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle

infrastrutture e la competitività").


 


 


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Sostituzione

dell'articolo 153 del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163



1.

L'articolo 153 del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e' sostituito dal seguente:

/>
«Art. 153 (Finanza di progetto). - 1. Per la realizzazione di lavori pubblici o di lavori di pubblica

utilita', ivi inclusi quelli relativi alle strutture dedicate alla nautica da diporto, inseriti nella programmazione

triennale e nell'elenco annuale di cui all'articolo 128, ovvero negli strumenti di programmazione formalmente approvati

dall'amministrazione aggiudicatrice sulla base della normativa vigente, ivi inclusi i Piani dei porti, finanziabili in

tutto o in parte con capitali privati, le amministrazioni aggiudicatrici possono, in alternativa all'affidamento

mediante concessione ai sensi dell'articolo 143, affidare una concessione ponendo a base di gara uno studio di

fattibilita', mediante

pubblicazione di un bando finalizzato alla presentazione di offerte che contemplino

l'utilizzo di risorse totalmente o parzialmente a carico dei soggetti proponenti.

2. Il bando di gara e'

pubblicato con le modalita' di cui all'articolo 66 ovvero di cui all'articolo 122, secondo l'importo dei lavori,

ponendo a base di gara lo studio di fattibilita' predisposto dall'amministrazione aggiudicatrice o adottato ai sensi

del comma 19.

3. Il bando, oltre al contenuto previsto dall'articolo 144, specifica:

a) che

l'amministrazione aggiudicatrice ha la possibilita' di richiedere al promotore prescelto, di cui al comma 10, lettera

b), di apportare al progetto preliminare, da questi presentato, le modifiche eventualmente intervenute in fase di

approvazione del progetto, anche al fine del rilascio delle concessioni demaniali marittime, ove necessarie, e che in tal

caso la concessione e' aggiudicata al promotore solo successivamente all'accettazione, da parte di quest'ultimo, delle

modifiche progettuali nonche' del conseguente eventuale adeguamento del piano economico-finanziario;

b) che,

in caso di mancata accettazione da parte del promotore di apportare modifiche al progetto preliminare, l'amministrazione

ha facolta' di chiedere progressivamente ai concorrenti successivi in

graduatoria l'accettazione delle

modifiche da apportare al progetto preliminare presentato dal promotore alle stesse condizioni proposte al promotore e

non accettate dallo stesso.

4. Le amministrazioni aggiudicatrici valutano le offerte presentate con il criterio

dell'offerta economicamente piu' vantaggiosa di cui all'articolo 83.

5. Oltre a quanto previsto

dall'articolo 83 per il caso delle concessioni, l'esame delle proposte e' esteso agli aspetti relativi alla qualita'

del progetto preliminare presentato, al valore economico e finanziario del piano e al contenuto della bozza di

convenzione. Per quanto concerne le strutture dedicate alla nautica

da diporto, l'esame e la valutazione delle

proposte sono svolti anche con riferimento alla maggiore idoneita' dell'iniziativa prescelta a soddisfare in via

combinata gli interessi pubblici alla

valorizzazione turistica ed economica dell'area interessata, alla tutela

del paesaggio e dell'ambiente e alla sicurezza della navigazione.

6. Il bando indica i criteri, secondo

l'ordine di importanza loro attribuita, in base ai quali si procede alla valutazione comparativa tra le diverse

proposte. La pubblicazione del bando, nel caso di strutture destinate alla nautica da diporto, esaurisce gli oneri di

pubblicita' previsti per il rilascio della concessione demaniale marittima.

7. Il disciplinare di gara,

richiamato espressamente nel bando, indica, in particolare, l'ubicazione e la descrizione dell'intervento da

realizzare, la destinazione urbanistica, la consistenza, le tipologie del servizio da gestire, in modo da consentire che

le proposte siano presentate secondo presupposti omogenei.

8. Alla procedura sono ammessi solo i soggetti in

possesso dei requisiti previsti dal regolamento per il concessionario anche associando o consorziando altri soggetti,

fermi restando i requisiti di cui all'articolo 38.

9. Le offerte devono contenere un progetto preliminare, una

bozza di convenzione, un piano economico-finanziario asseverato da un istituto di credito o da societa' di servizi

costituite dall'istituto di credito stesso ed iscritte nell'elenco generale degli intermediari finanziari, ai sensi

dell'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, o da una societa' di revisione ai sensi

dell'articolo 1 della legge 23 novembre 1939, n. 1966, nonche' la specificazione delle caratteristiche del servizio e

della gestione, e dare conto del preliminare coinvolgimento di uno o piu' istituti finanziatori nel progetto; il

regolamento detta indicazioni per chiarire e agevolare le attivita' di asseverazione ai fini della

valutazione

degli elementi economici e finanziari. Il piano economico-finanziario comprende l'importo delle spese sostenute per la

predisposizione delle offerte, comprensivo anche dei diritti sulle opere dell'ingegno di cui all'articolo 2578 del

codice civile. Tale importo non puo' superare il 2,5 per cento del valore dell'investimento, come desumibile dallo

studio di fattibilita' posto a base di gara. Nel caso di strutture destinate alla nautica da diporto, il progetto

preliminare deve definire le caratteristiche

qualitative e funzionali dei lavori ed il quadro delle esigenze da

soddisfare e delle specifiche prestazioni da fornire, deve contenere uno studio con la descrizione del progetto ed i dati

necessari per

individuare e valutare i principali effetti che il progetto puo' avere sull'ambiente e deve

essere integrato con le specifiche richieste nei decreti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 5 giugno

2009, nn. 10/09, 11/09 e 12/09 e successive modificazioni.

10. L'amministrazione aggiudicatrice:

a)

prende in esame le offerte che sono pervenute nei termini indicati nel bando;

b) redige una graduatoria e

nomina promotore il soggetto che ha presentato la migliore offerta; la nomina del promotore puo' aver luogo anche in

presenza di una sola offerta;

c) pone in approvazione il progetto preliminare presentato dal promotore, con le

modalita' indicate all'articolo 97, anche al fine del successivo rilascio della concessione demaniale marittima, ove



necessaria. In tale fase e' onere del promotore procedere alle modifiche progettuali necessarie ai fini

dell'approvazione del progetto, nonche' a tutti gli adempimenti di legge anche ai fini della valutazione di impatto

ambientale, senza che cio' comporti alcun compenso aggiuntivo, ne' incremento delle spese sostenute per la

predisposizione delle offerte indicate nel piano finanziario;

d) quando il progetto non necessita di modifiche

progettuali, procede direttamente alla stipula della concessione;

e) qualora il promotore non accetti di

modificare il progetto, ha facolta' di richiedere progressivamente ai concorrenti successivi in graduatoria

l'accettazione delle modifiche al progetto presentato dal

promotore alle stesse condizioni proposte al

promotore e non accettate dallo stesso.

11. La stipulazione del contratto di concessione puo' avvenire

solamente a seguito della conclusione, con esito positivo, della procedura di approvazione del progetto preliminare e

della accettazione delle modifiche progettuali da parte del promotore, ovvero del diverso concorrente aggiudicatario. Il

rilascio della concessione demaniale marittima, ove necessaria, avviene sulla base del progetto definitivo, redatto in

conformita' al progetto preliminare approvato.

12. Nel caso in cui risulti aggiudicatario della concessione un

soggetto diverso dal promotore, quest'ultimo ha diritto al pagamento, a carico dell'aggiudicatario, dell'importo delle

spese di cui al

comma 9, terzo periodo.

13. Le offerte sono corredate dalla garanzia di cui

all'articolo 75 e da un'ulteriore cauzione fissata dal bando in misura pari al 2,5 per cento del valore

dell'investimento, come desumibile dallo studio di fattibilita' posto a base di gara. Il soggetto aggiudicatario e'

tenuto a prestare la cauzione definitiva di cui all'articolo 113.

Dalla data di inizio dell'esercizio del

servizio, da parte del concessionario e' dovuta una cauzione a garanzia delle penali relative al mancato o inesatto

adempimento di tutti gli obblighi contrattuali relativi alla gestione dell'opera, da prestarsi nella misura del 10 per

cento del costo annuo operativo di esercizio e con le modalita' di cui all'articolo 113; la mancata presentazione di

tale cauzione costituisce grave inadempimento contrattuale.

14. Si applicano ove necessario le disposizioni di

cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, e successive modificazioni.

15. Le

amministrazioni aggiudicatrici, ferme restando le disposizioni relative al contenuto del bando previste dal comma 3,

primo periodo, possono, in alternativa a quanto prescritto dal comma 3, lettere a) e b), procedere come segue:

/>
a) pubblicare un bando precisando che la procedura non comporta l'aggiudicazione al promotore prescelto, ma

l'attribuzione allo stesso del diritto di essere preferito al migliore offerente individuato con le modalita' di cui

alle successive lettere del presente comma, ove il promotore prescelto intenda adeguare la

propria offerta a

quella ritenuta piu' vantaggiosa;

b) provvedere alla approvazione del progetto preliminare in conformita' al

comma 10, lettera c);

c) bandire una nuova procedura selettiva, ponendo a base di gara il progetto preliminare

approvato e le condizioni economiche e contrattuali offerte dal promotore, con il criterio della offerta economicamente

piu' vantaggiosa;

d) ove non siano state presentate offerte valutate economicamente piu' vantaggiose rispetto

a quella del promotore, il contratto e' aggiudicato a quest'ultimo;

e) ove siano state presentate una o piu'

offerte valutate economicamente piu' vantaggiose di quella del promotore posta a base di gara, quest'ultimo puo',

entro quarantacinque giorni dalla comunicazione dell'amministrazione aggiudicatrice, adeguare la propria proposta a

quella del migliore offerente, aggiudicandosi il contratto. In questo caso l'amministrazione aggiudicatrice rimborsa al

migliore offerente, a spese del promotore, le spese sostenute per la partecipazione alla gara, nella misura massima di

cui al comma 9, terzo periodo;

f) ove il promotore non adegui nel termine indicato alla precedente lettera e)

la propria proposta a quella del miglior offerente individuato in gara, quest'ultimo e' aggiudicatario del contratto e

l'amministrazione aggiudicatrice rimborsa al promotore, a spese dell'aggiudicatario, le spese sostenute nella misura

massima di cui al comma 9, terzo periodo. Qualora le amministrazioni aggiudicatrici si avvalgano delle disposizioni del

presente comma, non si applicano il comma 10, lettere d) ed e), il comma 11 e il comma 12, ferma restando l'applicazione

degli altri commi che precedono.

16. In relazione a ciascun lavoro inserito nell'elenco annuale di cui al

comma 1, per il quale le amministrazioni aggiudicatrici non provvedano alla pubblicazione dei bandi entro sei mesi dalla

approvazione dello stesso elenco annuale, i soggetti in possesso dei requisiti di cui al comma 8 possono presentare,

entro e non oltre quattro mesi dal decorso di detto termine, una proposta avente il contenuto dell'offerta di cui al

comma 9, garantita dalla cauzione di cui all'articolo 75, corredata dalla documentazione dimostrativa del possesso dei

requisiti soggettivi e dell'impegno a prestare una cauzione nella misura dell'importo di cui al comma 9, terzo periodo,

nel caso di indizione di gara ai sensi delle lettere a), b) e c) del presente comma. Entro sessanta giorni dalla scadenza

del termine di quattro mesi di cui al periodo precedente, le amministrazioni aggiudicatrici provvedono, anche nel caso in

cui sia pervenuta una sola proposta, a pubblicare un avviso con le modalita' di cui all'articolo 66 ovvero di cui

all'articolo 122, secondo l'importo dei lavori, contenente i criteri in base ai quali si procede alla

/>
valutazione delle proposte. Le eventuali proposte rielaborate e ripresentate alla luce dei suddetti criteri e le

nuove proposte sono presentate entro novanta giorni dalla pubblicazione di detto avviso; le amministrazioni

aggiudicatrici esaminano dette proposte, unitamente alle proposte gia' presentate e non rielaborate, entro sei mesi

dalla scadenza di detto termine. Le amministrazioni aggiudicatrici, verificato preliminarmente il possesso dei requisiti,

individuano la proposta ritenuta di pubblico interesse procedendo poi in via alternativa a:

a) se il progetto

preliminare necessita di modifiche, qualora ricorrano le condizioni di cui all'articolo 58, comma 2, indire un dialogo

competitivo ponendo a base di esso il progetto preliminare e la proposta;

b) se il progetto preliminare non

necessita di modifiche, previa approvazione del progetto preliminare

presentato dal promotore, bandire una

concessione ai sensi dell'articolo 143, ponendo lo stesso progetto a base di gara ed invitando alla gara il promotore;



c) se il progetto preliminare non necessita di modifiche, previa approvazione del progetto preliminare

presentato dal promotore, procedere ai sensi del comma 15, lettere c), d), e) ed f), ponendo lo stesso progetto a base di

gara e invitando alla gara il promotore.

17. Se il soggetto che ha presentato la proposta prescelta ai sensi

del comma 16 non partecipa alle gare di cui alle lettere a), b) e c) del comma 16, l'amministrazione aggiudicatrice

incamera la garanzia di cui all'articolo 75. Nelle gare di cui al comma 16, lettere a), b) e c), si applica il comma 13.



18. Il promotore che non risulti aggiudicatario nella procedura di cui al comma 16, lettera a), ha diritto al

rimborso, con onere a carico dell'affidatario, delle spese sostenute nella misura massima di cui al comma 9, terzo

periodo. Al promotore che non risulti aggiudicatario nelle procedure di cui al comma 16, lettere b) e c), si applica

quanto previsto dal comma 15, lettere e) ed f).

19. Gli operatori economici possono presentare alle

amministrazioni aggiudicatrici proposte relative alla realizzazione in concessione di lavori pubblici o di lavori di

pubblica utilita', incluse le strutture dedicate alla nautica da diporto, non presenti nella programmazione triennale di

cui all'articolo 128 ovvero negli strumenti di programmazione approvati dall'amministrazione aggiudicatrice sulla base

della normativa vigente. La proposta contiene un progetto preliminare, una bozza di convenzione, il piano

/>
economico-finanziario asseverato da uno dei soggetti di cui al comma 9, primo periodo, e la specificazione delle

caratteristiche del servizio e della gestione. Nel caso di strutture destinate alla nautica da diporto, il progetto

preliminare deve definire le caratteristiche qualitative e funzionali dei lavori ed il quadro delle esigenze da

soddisfare e delle specifiche prestazioni da fornire, deve contenere uno studio con la descrizione del progetto ed i dati

necessari per individuare e valutare i principali effetti che il progetto puo' avere sull'ambiente e deve essere

integrato con le specifiche richieste nei decreti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 5 giugno 2009, nn.

10/09, 11/09 e 12/09, e successive

modificazioni. Il piano economico-finanziario comprende l'importo delle

spese sostenute per la predisposizione della proposta, comprensivo anche dei diritti sulle opere dell'ingegno di cui

/>
all'articolo 2578 del codice civile. La proposta e' corredata dalle autodichiarazioni relative al possesso dei

requisiti di cui al comma 21, dalla cauzione di cui all'articolo 75, e dall'impegno a prestare una cauzione nella

misura dell'importo di cui al comma 9, terzo periodo, nel caso di indizione di gara. L'amministrazione aggiudicatrice

valuta, entro tre mesi, il pubblico interesse della proposta. A tal fine l'amministrazione aggiudicatrice puo' invitare

il proponente ad apportare al progetto preliminare le modifiche necessarie per la sua approvazione. Se il proponente non

apporta le modifiche richieste, la proposta non puo' essere valutata di pubblico interesse. Il progetto preliminare,

eventualmente modificato, e' inserito nella programmazione triennale di cui all'articolo 128 ovvero negli strumenti di

programmazione approvati dall'amministrazione aggiudicatrice sulla base della normativa vigente ed e' posto in

approvazione con le modalita' indicate all'articolo 97; il proponente e' tenuto ad apportare le eventuali

/>
ulteriori modifiche chieste in sede di approvazione del progetto; in difetto, il progetto si intende non approvato.

Il progetto preliminare approvato e' posto a base di gara per l'affidamento di una concessione, alla quale e' invitato

il proponente, che assume la denominazione di promotore. Nel bando l'amministrazione

aggiudicatrice puo'

chiedere ai concorrenti, compreso il promotore, la presentazione di eventuali varianti al progetto. Nel bando e'

specificato che il promotore puo' esercitare il diritto di prelazione. I concorrenti, compreso il promotore, devono

essere in possesso dei requisiti di cui al comma 8, e presentare un'offerta contenente una bozza di convenzione, il

piano economico-finanziario asseverato da uno dei soggetti di cui al comma 9, primo periodo, la specificazione delle

caratteristiche del servizio e della gestione, nonche' le eventuali varianti al progetto preliminare; si applicano i

commi 4, 5, 6, 7 e 13. Se il promotore non risulta aggiudicatario, puo' esercitare, entro quindici giorni dalla

comunicazione

dell'aggiudicazione definitiva, il diritto di prelazione e divenire aggiudicatario se dichiara

di impegnarsi ad adempiere alle obbligazioni contrattuali alle medesime condizioni offerte dall'aggiudicatario. Se il

promotore non risulta aggiudicatario e non esercita la prelazione ha diritto al pagamento, a carico dell'aggiudicatario,

dell'importo delle spese per la predisposizione della proposta nei limiti indicati nel comma 9. Se il promotore esercita

la prelazione, l'originario aggiudicatario ha diritto al pagamento, a carico del promotore, dell'importo delle spese

per la predisposizione dell'offerta nei limiti di cui al comma 9.

20. La proposta di cui al comma 19, primo

periodo, puo' riguardare, in alternativa alla concessione, la locazione finanziaria di cui all'articolo 160-bis.

/>
21. Possono presentare le proposte di cui al comma 19, primo periodo, i soggetti in possesso dei requisiti di cui

al comma 8, nonche' i soggetti dotati di idonei requisiti tecnici, organizzativi, finanziari e gestionali, specificati

dal regolamento, nonche' i soggetti di cui agli articoli 34 e 90, comma 2, lettera b), eventualmente associati o

consorziati con enti finanziatori e con gestori di servizi. La realizzazione di lavori pubblici o di pubblica utilita'

rientra tra i settori ammessi di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c-bis), del decreto legislativo 17 maggio 1999, n.

153. Le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, nell'ambito degli scopi di utilita' sociale e di

promozione dello sviluppo economico dalle stesse perseguiti, possono aggregarsi alla presentazione di proposte di

realizzazione di lavori pubblici di cui al comma 1, ferma restando la loro autonomia decisionale.

22.

Limitatamente alle ipotesi di cui ai commi 16, 19 e 21, i soggetti che hanno presentato le proposte possono recedere

dalla composizione dei proponenti in ogni fase della procedura fino alla pubblicazione del bando di gara purche' tale

recesso non faccia venir meno la presenza dei requisiti per la qualificazione. In ogni caso, la mancanza dei requisiti in

capo a singoli soggetti comporta l'esclusione dei soggetti medesimi senza inficiare la validita' della proposta, a

condizione che i restanti componenti posseggano i

requisiti necessari per la qualificazione.

23. Ai

sensi dell'articolo 4 del presente codice, per quanto attiene alle strutture dedicate alla nautica da diporto, le

regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano adeguano la propria normativa ai principi previsti dal presente

articolo». )) "







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