Superamento della rilevazione trimestrale di cassa e modalità  di pubblicazione dei dati SIOPE nei rendiconti o bilanci di esercizio delle amministrazioni pubbliche".

Decreto 23 dicembre 2009 del Ministero dell'Economia e delle Finanze

Dettagli della notizia

L'URP segnala che nella Gazzetta Ufficiale n.33  del 10 febbraio 2010

è stato pubblicato il decreto 23 dicembre 2009 del Ministero dell'Economia e delle Finanze,

recante:"Superamento della rilevazione trimestrale di cassa e modalità  di pubblicazione dei dati SIOPE nei

rendiconti o bilanci di esercizio delle amministrazioni pubbliche".


Per opportuna conoscenza si

trascrive di seguito il testo degli articoli 1-2-3-4 del suinidicato decreto

ministeriale.


 


                                                                                                            "Art.

1


                                             Eliminazione rilevazione trimestrale di cassa




1.

Al fine di prevedere un periodo di tempo congruo per superare gli eventuali inconvenienti che non assicurano ancora il

regolare invio al Sistema Informativo delle Operazioni degli Enti Pubblici (SlOPE) gli enti di previdenza pubblici, le

regioni e le province autonome, le province, i comuni, le comunita' montane, le universita', gli enti di ricerca e le

aziende sanitarie ed ospedaliere, a decorrere dall'esercizio 2010, non sono tenuti agli adempimenti relativi alla

trasmissione dei dati periodici di cassa di cui all'art. 30 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modifiche ed

integrazioni.

2. Restano fermi gli adempimenti di cui al comma 1 per i dati di cassa relativi ai trimestri del

2009. Per le province, i comuni e le comunita' montane, i tesorieri provvedono nel 2010 anche alla trasmissione del

prospetto denominato  «quinto periodo ».


                                                                                           Art.

2


                                                             Rendicontyo e dati SIOPE


1. Gli enti soggetti alla

rilevazione di cui all'art. 28 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, allegano, a seconda del tipo di contabilità  cui

sono tenuti, al rendiconto  o al bilancio di esercizio relativi agli anni 2010 e successivi, i prospetti delle entrate e

delle uscite dei dati SlOPE del mese di dicembre contenenti i valori cumulati dell'anno di riferimento e la relativa

situazione delle disponibilità  liquide.

2. I soli enti che trasmettono i propri dati al SlOPE distinguendo le

gestioni delle diverse unità  organizzative che li compongono, allegano al rendiconto  o al bilancio di esercizio i

prospetti SlOPE relativi alla gestione aggregata e la situazione delle disponibilità  liquide delle singole unità 

  organizzative.

3. I prospetti dei dati SlOPE e la relativa situazione delle disponibilità  liquide sono

disponibili accedendo all'archivio gestito dalla Banca d'Italia, attraverso l'applicazione WEB www.siope.it.  Il

prospetto dei dati SlOPE degli enti di previdenza pubblici è disponibile accedendo all'archivio gestito dalla Ragioneria

Generale dello Stato, attraverso il portale del Data Warehouse RGS.

4. Nel caso in cui i prospetti dei dati

SlOPE relativi all'esercizio precedente  o la relativa situazione delle disponibilità  liquide non corrispondano aIle

scritture contabili dell'ente e del cassiere  o tesoriere, l'ente allega al rendiconto  o al bilancio di esercizio una

relazione, predisposta dal responsabile finanziario, esplicativa delle cause che hanno determinato tale situazione e

delle iniziative adottate per pervenire, nell'anno successivo, ad una corretta attuazione della rilevazione SlOPE. Entro

venti giorni dall'approvazione del rendiconto  o bilancio di esercizio la relazione e' inviata alla competente

Ragioneria territoriale dello Stato. Gli enti di previdenza pubblici, le regioni, le province autonome e gli enti di

ricerca inviano la relazione al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato entro  lo stesso termine.

S.

Non sono considerate cause di mancata corrispondenza ai fini del comma 4:

a) le differenze riguardanti la

classificazione dati, con riferimento alle voci contabili per le quali SlOPE adotta criteri di aggregazione diversi da

quelli il bilancio degli enti diversi dagli enti locali;



b) le differenze tra il totale generale

delle riscossioni  o dei pagamenti risultanti dalle scritture dell'ente ed i corrispondenti risultati riportati dai

prospetti dei dati SlOPE e dalla situazione delle disponibilità  liquide, inferiori all'1 per cento. Per l'INPS e

l'INPDAP sono ammissibili differenze inferiori allo 0,5 per cento;

c) le differenze determinate dalle

riscossioni e dai pagamenti codificati con il codice SlOPE 9998 riguardante gli incassi da regolarizzare derivanti dalle

anticipazioni di cassa e i pagamenti da regolarizzare derivanti dal rimborso delle anticipazioni di cassa, a condizione

che Ie differenze determinate per le entrate risultino dello stesso importo di quelle determinate per le spese.

/>


                                                                                     Art.

3


                                                             Disposizioni finali


1.  Il   presente decreto e'

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. "





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