Tesserino venatorio - Autorizzazioni ATC

Articolo 11 del Calendario Venatorio regionale annata 2020/2021

  • Categoria: Tutte le notizie
  • Data: 31.08.20
  • Autore: Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n.117 del 18.8.2020

Dettagli della notizia

Per opportuna conoscenza, si trascrive qui di seguito il testo dell'art.11 del Calendario Venatorio Annato 2020/2021, approvato con delibera della Giunta Regionale n.1270 del 7 agosto 2020:

 

                                                              "ART.11

                                 Tesserino venatorio –Autorizzazioni A.T.C.

Per l’esercizio venatorio nel territorio della Regione Puglia è obbligatorio l’uso del tesserino regionale.

Tale tesserino,esente da marca da bollo,che consente al titolare di esercitare la caccia in tutto il territorio nazionale,nei modi e nei limiti previsti dalle normative delle singole Regioni, è rilasciato tramite il Comune in cui risiede il richiedente,dietro esibizione dei seguenti documenti in originale o in fotocopia, non autenticata,degli stessi,che sarà acquisita dal precitato Comune:

a) licenza di porto di fucile per uso caccia;

b) certificato di residenza in carta libera o altro documento legale certificante la residenza;

c) attestazione dei versamenti delle vigenti tasse di concessione statale e regionale;

d) attestazione da cui risulti l’avvenuta stipula della polizza di assicurazione di cui all’art.20 lett. e) della L.R.59/2017;

e) eventuale attestazione diversamentodella quota dipartecipazione alla gestione dei territori compresi nell’ATC in cui si intende esercitare l’attività venatoria.

Il tesserino deve essere riconsegnato ai Comuni alla chiusura della stagione venatoria e comunque entro e non oltre il 19marzo 2021. La mancata consegna del precedente tesserino comporta l’esclusione dal rilascio del nuovo.

Il titolare deve crocesegnare in modo indelebile, prima dell’inizio della giornata di caccia,la data nell’apposito spazio della settimana e il mese di riferimento nonché porre la sigla dell’ATC in cui intende cacciare e se regolarmente autorizzato dalla normativa vigente.Oltre a detto adempimento il titolare del tesserino che usufruisce la giornata di caccia gratuita in mobilità alla fauna migratoria deve,altresì,anche contrassegnare tutte le previste apposite caselle (giorno, mese, sigla ATC e nr autorizzazione) dell’apposita pagina del tesserino venatorio.

Per ogni giornata di caccia,l’intestatario del tesserino deve annotare sullo stesso, immediatamente dopo l’abbattimento e relativo recupero, in modo indelebile sugli spazi all’uopo destinati, il numero e le specie di capi di selvaggina stanziale e migratoria.

I Comuni sono tenuti ad inviare mensilmente all’Osservatorio Faunistico regionale l’elenco dei tesserini rilasciati con le relative matrici. I Comuni provvederanno a trasmettere i tesserini regionali ritirati all’Osservatorio Faunistico regionale di Bitetto, entro il 31 marzo 2021.

I Comuni sono tenuti a comunicare alla Sezione regionale competente in materia di caccia e all’Osservatorio Faunistico regionale, entro en onoltre il 26 febbraio 2021 il numero totale dei tesserini rilasciati.

La tassa di concessione regionale, fissata nella misura pari ad €84.00 (ottantaquattro/00), deve essere versata sul c/c postale n°60225323, intestato a“Regione Puglia–Servizio Tesoreria – Bari – Tasse di concessione regionale”, causale:“Tasse di concessione venatoria regionale–codice 1102”.

La tassa di concessione è soggetta al rinnovo annuale. Essa deve essere corrisposta da tuttii titolari di licenza di caccia per poter esercitare l’attività venatoria.

Agli effetti delle tasse annuali, governativee regionale, si intende per anno il periodo di dodici mesi, decorrente dalla data di emanazione della licenza. A partire dall’anno successivo a quello del rilascio o rinnovo della licenza per uso caccia, i versamenti delle tasse annuali di concessione governativa e regionale devono essere effettuati in concomitanza. Entrambi i versamenti possono essere anticipati di massimo quindici giorni dalla data di rilascio-rinnovo della licenza conservando le ricevute dell’anno precedente al fine di esibirle in corso di controllo; dette ricevute si intendono valide sino al giorno e mese di scadenza di rilascio della licenza di caccia.

Nel caso in cui i versamenti vengano effettuati in tempi successivi alla scadenza annuale,questi avranno validità non di dodici mesi, ma sino alla prossima scadenza annuale riferita alla data di rilascio della licenza

.La tassa non è dovuta qualora durante l’anno il cacciatore eserciti attività venatoria esclusivamente all’estero.

La tassa di concessione regionale viene rimborsata al cacciatore che rinuncia ll’assegnazione dell’ambito territoriale prima dell’inizio della stagione venatoria.

La tassa di rinnovo non è dovuta qualora non si eserciti la caccia durante l’anno.

Ai cacciatori residenti in Regione è consentita l’attività venatoria ai sensi della L.R. n. 59/2017, attuativa della legge11 febbraio 1992 n.157 e ss.mm.ii. nonché della L.R. n. 33/2019.

Ai cacciatori extraregionali,in possesso dell’autorizzazione annuale, è consentita l’attività venatoria alla sola fauna migratoria nell’ATC autorizzato e per un massimo di 15 giornate, a partire dal 04 ottobre2020 e fino al 30 dicembre 2020, esclusivamente nei giorni di mercoledì, sabato e domenica.

Ai cacciatori extraregionali a cui sono rilasciati eventualmente i permessi giornalieri è consentito l’esercizio venatorio limitatamente alla fauna migratoria a partire dal 04ottobre 2020 e fino al 30 dicembre 2020 sempre nei giorni di mercoledì, sabato e domenica.

Ai cacciatori residenti in Regione possono essere rilasciati permessi giornalieri per la caccia alla fauna selvatica (migratoria e stanziale) in altri ATC della Regione a partire dalla terza domenica di settembre e fino al 31 gennaio 2021.Sempre per i cacciatori pugliesi, a seguito dell’approvazione della L.R.n.33/2019 –art. 1, per l’annata venatoria 2020/2021 viene previsto, in via  sperimentale,il rilascio di giornate gratuite per la mobilità venatoria per il prelievo di fauna migratoria in ATC diversi da quello di residenza per massimo venti giornate, a partire dal 03 ottobre 2020 e fino al 31 gennaio 2021, nei termini e modalità riportati nella parte“ACCESSO AGLI ATC” del Programma Venatorio 2020/2021 (DGR n. 995/2020).

Resta comunque ferma la necessità che il numero dei permessi annuali e giornalieri, rilasciabili ai cacciator iextraprovinciali ed extraregionali, unitamente ai permessi giornalieri per la mobilità venatoria gratuita, non possono e non debbano superare in alcun modo la percentuale massima di cui all’art. 11 dellaL.R. n. 59/2017,cosìcomespecificatamente riportatonelProgramma Venatorioregionale 2020/2021.

Per quanto attiene i predetti permessi giornalieri essi potranno essere rilasciati nel rispetto delle modalità, termini e quantità riportate in apposito provvedimento dirigenziale adottato dalla Sezione regionale competente in materia."

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