Testo del decreto legge 25 gennaio 2010, n.2, coordinato con la legge di conversione 26 marzo 2010 n.40, recante:"Interventi urgenti concernenti enti locali e regioni

  • Categoria: Tutte le notizie
  • Data: 30.03.10
  • Autore: Gazzetta Ufficiale n. 72 del 27 marzo 2010

Dettagli della notizia

L'URP segnala

che nella Gazzetta Ufficiale n. 72 del 27 marzo 2010, è stato pubblicato il testo coordinato del decreto legge 25 gennaio

2010, n.2, con la   legge di conversione 26 marzo 2010 n.40, recante:"Interventi urgenti concernenti enti locali e

regioni" .







Gli articoli 1 e 4 della legge suindicata trattano

rispettivamente "Interventi urgenti sul contenimento delle spese negli enti locali" e

"Disposizioni per la funzionalità  degli enti locali".







/>
Per opportuna conoscenza, si trascrive di seguito il testo dell'articolo 1 della legge 25 gennaio 2010, n.2.

/>






                                                                                                 "Art. 1

/>
Interventi urgenti sul contenimento delle spese negli enti locali



1. All'articolo 2, comma

183, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, (( 11 secondo e il terzo periodo sono sostituiti dai seguenti )):  «Il Ministro

dell'interno, con proprio decreto, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, provvede per l'anno 2010

alla corrispondente riduzione, in proporzione alla popolazione residente, del contributo ordinario spettante ai singoli

enti. (( Per l'anno 2011 )) il Ministro dell'interno, con proprio decreto, di concerto con il Ministro dell'economia e

delle finanze, provvede alla corrispondente riduzione, in proporzione alla popolazione residente, del contributo

ordinario spettante ai singoli enti per i quali ha luogo il rinnovo dei rispettivi consigli. (( Per l'anno 2012 la

riduzione del contributo ordinario viene applicata, in proporzione alla popolazione residente, a tutti gli enti per i

quali il rinnovo dei rispettivi consigli ha luogo nel medesimo anno e a quelli per i quali ha avuto luogo nell'anno

precedente. Con legge dello Stato è determinato l'ammontare della riduzione del contributo ordinario con riguardo a

ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015. Per tali anni la riduzione del contributo è applicata, in proporzione alla

popolazione residente, a tutti gli enti per i quali il rinnovo del consiglio ha luogo nel medesimo anno e a quelli per i

quali ha avuto luogo negli anni precedenti, a decorrere dal 2011. Le regione a statuto speciale e le province autonome di

Trento e di Bolzano disciplinano quanto previsto dai commi da 184 a 187 secondo quanto previsto dai rispettivi statuti e

dalle relative norme di attuazione, fermo restando quanto disposto dall'articolo 10 della legge costituzionale 18

ottobre 2001, n. 3.

1-bis. All'articolo 2, comma 185, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, sono apportate le

seguenti modificazioni:

a) al secondo periodo, le parole:  «pari a un quinto » sono sostituite dalle seguenti:

 «pari a un quarto »;

b) è aggiunto, In fà­ne, il seguente periodo:  «Ai fini di cui al presente comma, nel numero

dei consiglieri del comune e dei consiglieri della provincia sono computati, rispettivamente, il sindaco e il presidente

della provincia ».

1-ter. Dopo il comma 185, dell'articolo 2, della legge 23 dicembre 2009, n.191, è inserito

il seguente:

 «185-bis. I circondari provinciali esistenti alla data di entrata in vigore della presente

disposizione sono soppressi. All'articolo 21 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al

decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) i commi 1 e 2 sono

abrogati;

b) la rubrica è sostituita dalla seguente: "Revisione delle circoscrizioni provinciali" ».



1-quater. All'articolo 2, comma 186, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, sono apportate le seguenti

modificazioni:

a) all'alinea, le parole:  «In relazione alle riduzioni del contributo ordinario di cui al comma

183, i comuni devono altresì adottare » sono sostituite dalle seguenti:  «Al fine del coordinamento della finanza pubblica

e per il contenimento della spesa pubblica, i comuni devono adottare »;

b) alla lettera a):

1) dopo le

parole:  «difensore civico » è inserita la seguente:

 «comunale »;

2) sono aggiunti, in fine, i seguenti

periodi:  «. Le funzioni del difensore civico comunale possono essere attribuite, mediante apposita convenzione, al

difensore civico della provincia nel cui territorio rientra il relativo comune. In tale caso il difensore civico

provinciale assume la denominazione di "difensore civico territoriale" ed è competente a garantire

l'imparzialità  e il buon andamento della pubblica amministrazione, segnalando, anche di

propria iniziativa,

gli abusi, le disfunzioni, le carenze e i ritardi dell'amministrazione nel confronti dei cittadini »

c) alla

lettera b) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:

 «, tranne che per i comuni con popolazione superiore a

250.000 abitanti, che hanno facoltà  di articolare il loro territorio in

circoscrizioni, la cui popolazione

media non può essere inferiore a 30.000 abitanti; è fatto salvo il comma 5, dell'articolo 17, del testo unico delle

leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 »;

d) alla

lettera d) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:

 «, tranne che nei comuni con popolazione superiore a

100.000 abitanti »;

e) alla lettera e), le parole da:  «facendo salvi » fino alla fine della lettera sono

sostituite dalle seguenti:  «ad eccezione dei bacini imbriferi montani (BIM) costituiti ai sensi dell'articolo 1, della

legge 27 dicembre 1953, n. 959. Sono fatti salvi i rapporti di lavoro a tempo indeterminato esistenti, con assunzione da

parte dei comuni delle funzioni già  esercitate dai consorzi soppressi e delle relative risorse e con successione dei

comuni ai medesimi consorzi in tutti i rapporti giuridici e ad ogni altro effetto ».

1-quinquies. All'articolo

2, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, dopo il comma 186, è inserito il seguente:

 «186-bis. Decorso un anno

dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono soppresse le Autorità  d'ambito territoriale di cui agli

articoli 148 e 201 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni. Decorso lo stesso termine,

ogni atto compiuto dalle Autorità  d'ambito territoriale è da considerarsi nullo. Entro un anno dalla data di entrata in

vigore della presente legge, le regioni attribuiscono con legge le funzioni già  esercitate dalle Autorità , nel rispetto

del principi di sussidiarietà , differenziazione e adeguatezza. Le disposizioni di cui agli articoli 148 e 201 del citato

decreto legislativo n.152 del 2006 sono efficaci in ciascuna regione fino alla data di entrata in vigore della legge

/>
regionale di cui al periodo precedente. I medesimi articoli sono comunque abrogati decorso un anno dalla data di

entrata in vigore della presente legge »

1-sexies. All'articolo 2, comma 187, della legge 23 dicembre 2009, n.

191, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo periodo:

1) le parole:  «ai comuni

montani » sono sostituite dalle seguenti:  «ai comuni appartenenti alle comunità  montane »;

2) sono aggiunte, in

fine, le seguenti parole:  «, previa intesa sancita in sede di Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 3, del decreto

legislativo 28 agosto 1997, n. 281 »;

b) il terzo periodo e' soppresso.

-2. Le disposizioni di cui ai

commi 184 e 1\86, lettere b), c) ed e), dell'articolo 2, della legge 23 dicembre 2009, n.191, come modificato dal

presente articolo, si applicano a decorrere dal 2011, e per tutti gli anni a seguire, ai singoli enti per i quali ha

luogo il primo rinnovo del rispettivo consiglio, con efficacia dalla data del medesimo rinnovo. Le disposizioni di cui

all'articolo 2, comma 185, della citata legge n. 191 del 2009, come modificato dal presente articolo, si applicano a

decorrere dal 2010, e per tutti gli anni a seguire, ai singoli enti per i quali ha luogo il primo rinnovo del rispettivo

consiglio, con efficacia dalla data del medesimo rinnovo.

Le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 186,

lettere a) e d),

della medesima legge n.191 del 2009, come modificato dal presente articolo, si applicano, in

ogni comune interessato, dalla data di scadenza del singoli incarichi dei difensori civici e dei direttori generali in

essere alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto ». )) Conseguentemente al comma 184,

primo periodo, del medesimo articolo 2, dopo le parole:  «consiglieri comunali » sono inserite le seguenti:.  «e dei

consiglieri provinciali » (( ed e' aggiunto, in fine, il seguente periodo:  «Ai fini della riduzione del numero dei

consiglieri comunali e dei consiglieri provinciali di cui al primo periodo non sono computati il sindaco e il presidente

della provincia.)).





_______________________________________



Riferimenti

normativi

- Si riporta il testo dei commi 183, 184 e 185, dell'art. 2, della. legge 23 • dicembre 2009, n. •

191 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2010 ) , come

modificati dalla presente legge:

 «183. Il Contributo ordinario base spettante agli enti locali a valere sul

fondo ordinario di cui all'art. 34, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.504, è ridotto per

ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012, rispettivamente di 1 milione di curo, di 5 milioni di euro e dì 7 milioni di euro

per le province e di 12 milioni di euro, di 86 milioni di euro e di 118 milioni di euro per i comuni . Il Ministro

dell'Interno, con proprio decreto, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle finanze e provvede per l'anno

2010 alla corrispondente riduzione, in proporzione alla popolazione residente, del contributo ordinario spettante ai

Singoli enti. Per l'anno 2011-il - Ministro dell'interno, con proprio decreto, di concerto con il Ministro

dell'economia e delle finanze, provvede alla corrispondente riduzione, in proporzione alla popolazione residente, del

contributo ordinario spettante ai singoli enti i quali ha luogo il rinnovo dei rispettivi consigli. Per l'anno 2012 la

riduzione del contributo ordinario viene applicata, in proporzione alla popolazione residente, a tutti gli enti per i

quali il rinnovo dei rispettivi consigli ha luogo nel medesimo anno e a quelli per i quali ha avuto luogo nell'anno

precedente.

Con legge dello Stato è determinato l'ammontare della riduzione del Contributo ordinario con

riguardo a ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015. Per ciascuno di tali anni la riduzione del contributo E applicata, in

proporzione alla popolazione residente, a tutti gli enti per i quali il rinnovo del consiglio ha luogo nel medesimo anno

e a quelli per i quali ha avuto luogo negli anni precederti, a decorrere dal 2011. Le regioni a statuto speciale e le

province autonome di Trento e di Bolzano disciplinano quanto previsto dai commi da 184 a 187 secondo quanto previsto dai

rispettivi statuti e dalle relative norme di attuazione,. fermo restando quanto disposto dall'art. 10

della

legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.

184. In relazione alle riduzioni del contributo ordinario di cui al

comma 183, il numero dei consiglieri comunali e dei consiglieri provinciali è ridotto del 20 per cento. L' entità  della

riduzione è determinata con arrotondamento superiore. Ai fini della riduzione del numero dei consiglieri comunali e dei

consiglieri provinciali di cui al primo periodo non sono computati il Sindaco e il presidente della provincia.

/>
185. Il numero massimo degli assessori comunali è determinato, per ciascun comune, in misura pari a un quarto del

numero dei consiglieri del comune, con arrotondamento al'unità  superiore. Il numero massimo degli assessori provinciali

è determinato, per ciascuna provincia, in misura pari a un quarto del numero dei consiglieri della provincia, con

arrotondamento all'unita' superiore. Ai fini di cui al presente comma, nel numero dei consiglieri del

comune

e dei consiglieri della provincia sono computati, rispettivamente, il sindaco e il presidente della provincia. ».

/>
- Si riporta il testo del comma 186, dell'art. 2, della citata legge 23 dicembre 2009, n. 191, come modificato

daIla presente legge:

 «186 . Al fine del coordinamento della finanza pubblica il contenimento della spesa

pubblica, i comuni devono adottare le seguenti misure:a) soppressione della figura difensore civico comunale di cui

all'art. 11 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto

2000, n. 267. Le funzioni del difensore civico comunale possono essere attribuite, mediante apposita convenzione, al

difensore civico della provincia nel cui territorio rientra il relativo comune. In tale caso il difensore civico

provinciale assume la denominazione di "difensore civico territoriale" ed è competente a garantire l''imparzialità 

e il buon andamento della pubblica amministrazione, segnalando, anche di propria iniziativa, gli abusi, le disfunzioni,

le carenze e i ritardi dell'amministrazione nei confronti dei cittadini; b) soppressione delle circoscrizioni di

decentramento comunale di cui all'art. 17 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n.267 del 2000, e

successive modificazioni, tranne che per i comuni con popolazione superiore a 250.000 abitanti, che hanno facoltà  di

articolare il loro territorio in circoscrizioni, la cui popolazione media non può essere inferiore a 30.000 abitanti, è

fatto salvo il comma 5 dell'art. 17 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto

legislativo 18 agosto 2000, n. 267 ; c) possibilità  di delega da parte del sindaco dell'esercizio di proprie funzioni a

non più di due consiglieri, in alternativa alla nomina degli assessori, nei comuni con popolazione non superiore a 3.000

abitanti; d) soppressione della figura del direttore generale, tranne che nei comuni con popolazione superiore a 100.000

abitanti; e) soppressione dei consorzi di funzioni tra gli enti locali, ad eccezione dei bacini imbriferi montani (BIM)

costituiti ai sensi ai sensi dell'art. 1, della legge 27 dicembre 1953, n. 959. Sono fatti salvi i rapporti di lavoro a

tempo indeterminato esistenti, con assunzione da parte dei comuni delle funzioni qià  esercitate dai consorzi soppressi e

delle relative risorse e con successione dei comuni ai medesimi consorzi in tutti i rapporti giuridici e ad ogni altro

effetto. ».

- Si riporta, per opportuna conoscenza, il testo degli artt. 148 e 201 del decreto legislativo 3

aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale):

 «Art. 148. (Autorità  d'ambito territoriale ottimale).

/>
- 1. L'Autorità  d'ambito è una struttura dotata di personalità  giuridica costituita in ciascun ambito

territoriale ottimale delimitato dalla competente regione, alla quale gli enti locali partecipano obbligatoriamente ed

alla quale è trasferito l'esercizio delle competenze ad essi spettanti in materia di gestione delle risorse idriche, ivi

compresa la programmazione delle infrastrutture idriche di cui all'art. 143, comma 1.

2. Le regioni e le

province autonome possono disciplinare le forme ed i modi della cooperazione tra gli enti ricadenti nel medesimo ambito

ottimale, prevedendo che gli stessi costituiscano le Autorità  d'ambito di cui al comma 1, cui è demandata

l'organizzazione, l'affidamento è il controllo della gestione del servizio idrico inteqrato.

3. i bilanci

preventivi e consuntivi dell'Autorità  d'ambito e loro variazioni sono pubblicati mediante affissione ad apposito albo,

istituito presso la sede dell'ente, e sono trasmessi all'Autorità  di vigilanza sulle risorse idriche e sui rifiuti e al

Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio entro quindici giorni dall'adozione delle relative delibere.

/>
4. I costi di funzionamento della struttura operativa dell'Autorità  d'ambito, determinati annualmente, fanno

carico agli enti locali ricadenti nell'ambito territoriale ottimale, in base alle quote di partecipazione di ciascuno di

essi all'Autorità  d'ambito.

5 Ferma restando la partecipazione obbligatoria all'Autorità  d'ambito di tutti

gli enti locali ai sensi del comma 1, l'adesione alla gestione unica del servizio idrico integrato è facoltativa per i

comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti inclusi nel territorio delle comunità  montane, a condizione che gestiscano l

'intero servizio idrico integrato, previa consenso. dell'Autorità  d'ambitocompetente. ».

 «Art. 201

(Disciplina dèl servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani). - 1. Al fine dell'organizzazione del servizio di

gestione integrata dei rifiuti urbani, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro il termite di sei

mesi dalla data di entrata in vigore della parte quarta del presente decreto, disciplinano le forme e i modi della

cooperazione tra gli enti locali ricadenti nel medesimo ambito ottimale, prevedendo che gli stessi costituiscano le

Autorità  d'ambito di cui al comma 2, alle quali è demandata, nel rispetto del principio di coordinamento con le

competenze

delle altre amministrazioni pubbliche, l'organizzazione, l'affidamento e il contrailo del servizio

di gestione integrata dei rifiuti.

2. L'Autorità  l d'ambito è una struttura dotata di personalità ' giuridica

costituita in ciascun ambito territoriale ottimale delimitato dalla competente regione, alla quale gli enti locali

partecipano obbligatoriamente ed alla quale è trasferito l'esercizio delle loro competenze in materia di gestione .

integrata dei rifiuti.

3. L'Autorità  d'ambito organizza il servizio e determina gli obiettivi da perseguire

per garantirne la gestione secondo criteri di efficienza, di efficacia, di economicità  e di trasparenza; a tal fine

adotta un apposito piano d'ambito in conformità  a quanto previsto

dall'art 203, comma 3.

4. Per la

gestione ed erogazione dei servizi di gestione integrata e per il perseguimento degli obiettivi determinati

dall'Autorità  d'ambito, sono affidate, ai sensi dell'art. 202 e nel rispetto della normativa comunitaria e nazionale

sull'evidenza pubblica, le seguenti attività : a). la realizzazione, gestione ed erogazione

all'intero.

servizio, comprensivo delle attività  di gestione e .realizzazione degli impianti; la raccolta, raccolta differenziata,

commercializzazione e smaltimento completo di tutti i rifiuti urbani e assimilati prodotti dell'ATO.

5. In

ogni ambito: a) è raggiunta, nell'arco di cinque anni dalla sua costituzione, l'autosufficienza di smaltimento anche,

ove opportuno, attraverso forme di cooperazione e collegamento Con altri soggetti pubblici privati; b) è garantita la

presenza di almeno un impianto di trattamento a tecnologia complessa, compresa una discarica di servizio.

6. La

durata della gestione da parte dei soggetti affidatari, non inferiore a quindici anni, è disciplinata dalle regioni in

modo da consentire il raggiungimento di obiettivi di efficienza, efficacia ed economicità . ».

- Si riporta il

testo del comma 187, dell'art. 2, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 (Disposizioni per la formazione del bilancio

annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2010 -), come modificato dalla presente legge:

 «Art. 2.

(Disposizioni diverse). -1 . - 186. (0missis)

187. A decorrere dalla data dì entrata in vigore della presente

legge, lo Stato cessa di concorrere al finanziamento delle comunità  montane previsto dall'art. 34, del decreto

legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e dalle altre disposizioni di legge relative alle comunità  montane. Nelle more

dell'attuazione della legge 5 Maggio 2009, n. 42, il 30 per cento delle risorse finanziarie di cui col citato art. 34,

del decreto legislativo n. 504 del 1992 e alle citate disposizioni di legge relative alle comunità  montane è assegnato ai

comuni appartenenti alle comunità  montane è ripartito tra gli stessi con decreto del Ministero dell'interno, previa

intesa sancita in sede

di Conferenza unificata ai sensi dell'art. 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997,

n. 281. ». "







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