Trasmissione di documenti per via telematica, contratti della pubblica amministrazione e conservazione degli atti notarili

Articolo 6 del Decreto - legge 18 ottobre 2012, n.179 ("Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese")

  • Categoria: Tutte le notizie
  • Data: 23.10.12
  • Autore: Gazzetta Ufficiale n.245 del 19 ottobre 2012 - Supplemento Ordinario n.194

Dettagli della notizia

Per opportuna conoscenza si trascrive di seguito il testo

dell'articolo 6 del Decreto - legge 18 ottobre 2012, n.179 ("Ulteriori misure urgenti per la crescita del

Paese"), riguardante la Trasmissione di documenti per via telematica, contratti della pubblica amministrazione e

conservazione degli atti

notarili.


 


              

                                "Art. 6



Trasmissione di

documenti per via telematica, contratti della pubblica amministrazione e conservazione degli atti notarili







1. Al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, sono apportate le seguenti modificazioni:

a)

all'articolo 47, dopo il comma 1, e' inserito il seguente:

«1-bis. L'inosservanza della disposizione

di cui al comma 1, ferma restando l'eventuale responsabilita' per danno erariale, comporta responsabilita'

dirigenziale e responsabilita' disciplinare.»;

b) all'articolo 65, dopo il comma 1-bis), e' inserito

il seguente:

«1-ter. Il mancato avvio del procedimento da parte del titolare dell'ufficio competente a

seguito di istanza o dichiarazione inviate ai sensi e con le modalita' di cui al comma 1, lettere a), c) e c-bis),

comporta responsabilita' dirigenziale e responsabilita' disciplinare dello stesso.»;

c) all'articolo

65, comma 1, le parole: «le dichiarazioni presentate alle pubbliche amministrazioni per via telematica» sono

sostituite dalle seguenti: «le dichiarazioni presentate per via telematica alle pubbliche amministrazioni e ai

gestori dei servizi pubblici»;

d) all'articolo 54, comma 2-ter, dopo le parole: «pubbliche

amministrazioni» sono inserite le seguenti: «e i gestori di servizi pubblici».

2.

All'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dopo il comma 2, e' aggiunto in fine il seguente:



«2-bis. A fare data dal 1° gennaio 2013 gli accordi di cui al comma 1 sono sottoscritti con firma

digitale, ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, pena la nullita' degli stessi.».



3. All'articolo 11 decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, il comma 13 e' sostituito dal seguente:



«13. Il contratto e' stipulato, a pena di nullita', con atto pubblico notarile informatico, ovvero, in

modalita' elettronica secondo le norme vigenti per ciascuna stazione appaltante, in forma pubblica amministrativa a cura

dell'Ufficiale rogante dell'amministrazione aggiudicatrice o mediante scrittura privata.».

4. Le

disposizioni di cui al comma 3 si applicano a fare data dal 1° gennaio 2013.

5. Fino all'emanazione dei

decreti di cui all'articolo 68-bis della legge 16 febbraio 1913, n. 89, il notaio, per la conservazione degli atti di

cui agli articoli 61 e 72, terzo comma della stessa legge n. 89 del 1913, se informatici, si avvale della struttura

predisposta e gestita dal Consiglio nazionale del notariato nel rispetto dei

principi di cui all'articolo 62-

bis della medesima legge n. 89 del 1913 e all'articolo 60 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, in conformita'

alle disposizioni degli articoli 40 e seguenti del medesimo decreto legislativo. Ai fini dell'esecuzione delle ispezioni

di cui agli articoli da 127 a 134 della legge n. 89 del 1913 e del

trasferimento agli archivi notarili degli

atti formati su supporto informatico, nonche' per la loro conservazione dopo la cessazione del notaio dall'esercizio o

il suo trasferimento in altro distretto, la struttura di cui al presente comma fornisce all'amministrazione degli

archivi notarili apposite credenziali di accesso. Con provvedimento del Direttore generale degli archivi notarili viene

disciplinato il trasferimento degli atti di cui al presente comma presso le strutture dell'Amministrazione degli archivi

notarili.

6. Agli adempimenti previsti dal presente articolo si provvede con le risorse finanziarie, umane e

strumentali disponibili a legislazione vigente.



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