Trasmissione telematica delle certificazioni di malattia nel settore pubblico

Articolo 7 del Decreto - legge 18 ottobre 2012, n.179 ("Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese"),

  • Categoria: Tutte le notizie
  • Data: 23.10.12
  • Autore: Gazzetta Ufficiale n.245 del 19 ottobre 2012 - Supplemento Ordinario n.194

Dettagli della notizia

Per

opportuna conoscenza si trascrive di seguito il testo dell'articolo 7 del Decreto - legge 18 ottobre 2012, n.179

("Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese"), riguardante la  trasmissione telematica

delle certificazioni di malattia nel settore pubblico.


 


                                                  "Art. 7







Trasmissione telematica delle certificazioni di malattia nel settore pubblico



1. A

decorrere dal sessantesimo giorno dalla data di entrata in vigore del presente decreto, in tutti i casi di assenza per

malattia dei dipendenti del settore pubblico non soggetti al regime del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per il

rilascio e la trasmissione delle certificazioni di malattia, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 55-septies

del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie previste a

legislazione vigente.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano per le certificazioni rilasciate al

personale delle Forze armate e dei Corpi armati dello Stato e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

3. Al

testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e di sostegno della maternita' e della paternita' a

norma dell'articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, sono

apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 3 dell'articolo 47 e' sostituito dai seguenti:



«3. La certificazione di malattia necessaria al genitore per fruire dei congedi di cui ai commi 1 e 2 e'

inviata per via telematica direttamente dal medico curante del Servizio sanitario nazionale o con esso convenzionato

all'Istituto nazionale della previdenza sociale, utilizzando il sistema di trasmissione delle certificazioni



di malattia di cui al decreto del Ministro della salute in data 26 febbraio 2010, pubblicato nella Gazzetta

Ufficiale n. 65 del 19 marzo 2010, secondo le modalita' stabilite con decreto di cui al successivo comma 3-bis, e dal

predetto Istituto e' immediatamente inoltrata, con le medesime modalita', al datore di lavoro interessato.

3

-bis. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottare entro il 30 giugno 2013, su proposta del

Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, del Ministro delegato per l'innovazione tecnologica e del

Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il

Ministro della salute, previo parere del Garante per protezione dei dati personali, sono adottate, in conformita' alle

regole tecniche previste dal Codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, le

disposizioni necessarie per l'attuazione di quanto disposto al comma 3.»;

b) il comma 1 dell'articolo

51 e' sostituito dal seguente:

«1. Ai fini della fruizione del congedo di cui al presente capo, il

lavoratore comunica direttamente al medico, all'atto della compilazione del certificato di cui al comma 3 dell'articolo

47, le generalita' del genitore che usufruira' del congedo medesimo.













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