Trasmissione telematica delle certificazioni di malattia nel settore pubblico
Articolo 7 del Decreto - legge 18 ottobre 2012, n.179 ("Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese"),
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opportuna conoscenza si trascrive di seguito il testo dell'articolo 7 del Decreto - legge 18 ottobre 2012, n.179
("Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese"), riguardante la trasmissione telematica
delle certificazioni di malattia nel settore pubblico.
"Art. 7
Trasmissione telematica delle certificazioni di malattia nel settore pubblico
1. A
decorrere dal sessantesimo giorno dalla data di entrata in vigore del presente decreto, in tutti i casi di assenza per
malattia dei dipendenti del settore pubblico non soggetti al regime del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per il
rilascio e la trasmissione delle certificazioni di malattia, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 55-septies
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie previste a
legislazione vigente.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano per le certificazioni rilasciate al
personale delle Forze armate e dei Corpi armati dello Stato e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
3. Al
testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e di sostegno della maternita' e della paternita' a
norma dell'articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 3 dell'articolo 47 e' sostituito dai seguenti:
«3. La certificazione di malattia necessaria al genitore per fruire dei congedi di cui ai commi 1 e 2 e'
inviata per via telematica direttamente dal medico curante del Servizio sanitario nazionale o con esso convenzionato
all'Istituto nazionale della previdenza sociale, utilizzando il sistema di trasmissione delle certificazioni
di malattia di cui al decreto del Ministro della salute in data 26 febbraio 2010, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 65 del 19 marzo 2010, secondo le modalita' stabilite con decreto di cui al successivo comma 3-bis, e dal
predetto Istituto e' immediatamente inoltrata, con le medesime modalita', al datore di lavoro interessato.
3
-bis. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottare entro il 30 giugno 2013, su proposta del
Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, del Ministro delegato per l'innovazione tecnologica e del
Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il
Ministro della salute, previo parere del Garante per protezione dei dati personali, sono adottate, in conformita' alle
regole tecniche previste dal Codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, le
disposizioni necessarie per l'attuazione di quanto disposto al comma 3.»;
b) il comma 1 dell'articolo
51 e' sostituito dal seguente:
«1. Ai fini della fruizione del congedo di cui al presente capo, il
lavoratore comunica direttamente al medico, all'atto della compilazione del certificato di cui al comma 3 dell'articolo
47, le generalita' del genitore che usufruira' del congedo medesimo.