Tribunale delle imprese

Art.2 del decreto - legge 24 gennaio 2012, n.1 ("Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e della competitività ")

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Per

opportuna conoscenza, si trascrive di seguito il testo dell'art.2 del decreto - legge 24 gennaio 2012, n.1

("Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e della competitività"):

 







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nbsp;         Tribunale delle imprese




1. Al decreto

legislativo 26 giugno 2003, n. 168 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) agli articoli 1 e 2 le parole:

«sezioni specializzate in materia di proprieta' industriale ed intellettuale» sono sostituite, ovunque

compaiano, dalle seguenti: «sezioni specializzate in materia di impresa»;

b) all'articolo 2, le

parole: «in materia di proprieta' industriale ed intellettuale» sono sostituite dalle seguenti: «in

materia di impresa»;

c) l'articolo 3 e' sostituito dal seguente:

«Art. 3 (Competenza

per materia delle sezioni specializzate).

1. Le sezioni specializzate sono competenti in materia di:

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a) controversie di cui all'articolo 134 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, e successive

modificazioni;

b) controversie in materia di diritto d'autore;

c) azioni di classe di cui

all'articolo 140-bis del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e successive modificazioni.

2. Le

sezioni specializzate sono altresi' competenti, relativamente alle societa' di cui al Libro V, Titolo V, Capi V e VI

del codice civile ovvero alle societa' da queste controllate o che le  controllano, per le cause:

a) tra

soci delle societa', inclusi coloro la cui qualita' di socio e' oggetto di controversia;

b) relative al

trasferimento delle partecipazioni sociali o ad ogni altro negozio avente ad oggetto le partecipazioni sociali o i

diritti inerenti;

c) di impugnazione di deliberazioni e decisioni di organi sociali;

d) tra soci e

societa';

e) in materia di patti parasociali;

f) contro i componenti degli organi amministrativi o

di controllo, il liquidatore, il direttore generale ovvero il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili

societari;

g) aventi ad oggetto azioni di responsabilita' promosse dai creditori delle societa' controllate

contro le societa' che le controllano;

h) relative a rapporti di cui all'articolo 2359, primo comma, n. 3,

all'articolo 2497-septies e all'articolo 2545-septies codice civile;

i) relative a contratti pubblici di

appalto di lavori, servizi o forniture di rilevanza comunitaria in cui sia parte una societa' di cui al Libro V, Titolo

V, Capi V e VI del codice civile, quando sussiste la giurisdizione del giudice ordinario».

2. Dopo il

comma 1-bis dell'articolo 13 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di

giustizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, e successive modificazioni, e'

inserito il seguente:

«1-ter. Per i processi di competenza delle sezioni specializzate di cui al decreto

legislativo 26 giugno 2003, n. 168, e successive modificazioni, il contributo unificato di cui al comma 1 e'

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quadruplicato. Si applica il comma 1-bis».

3. Il maggior gettito derivante dall'applicazione delle

disposizioni di cui al comma 2 e' versato all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnato al fondo

istituito ai sensi dell'articolo 37, comma 10, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni,

dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.

4. Il comma 4 dell'articolo 140-bis del decreto legislativo 6 settembre

2005, n. 206 e' sostituito dal seguente:

«4. La domanda e' proposta al tribunale presso cui e'

istituita la sezione specializzata di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 26 giugno 2003, n. 168, e successive

modificazioni».

5. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano ai giudizi instaurati dopo il

novantesimo giorno dall'entrata in vigore del presente decreto.

6. L'amministrazione provvede allo

svolgimento delle attivita' relative alle competenze previste dal presente articolo senza nuovi o maggiori oneri e con

le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente".





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