Utilizzo terre e rocce da scavo

Articolo 49 del decreto - legge 24.1.2012 n.1, convertito nella legge 24.3.2012 n.27 "(Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività ")

  • Categoria: Tutte le notizie
  • Data: 26.03.12
  • Autore: Gazzetta Ufficiale n. 71 del 24.3.2011

Dettagli della notizia

Si riporta qui di seguito, per opportuna conoscenza, il testo dell'articolo 49 del

decreto - legge 24.1.2012 n.1, convertito nella legge 24.3.2012 n.27 "(Disposizioni urgenti per la concorrenza,

lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività").

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1.

L'utilizzo delle terre e rocce da scavo e' regolamentato con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del

territorio e del mare di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.

(( 1-bis. Il decreto di

cui al comma precedente, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del

presente decreto, stabilisce le condizioni alle quali le terre e rocce da scavo sono considerate sottoprodotti ai sensi

dell'articolo 184-bis del decreto legislativo n. 152 del 2006.

1-ter. All'articolo 39, comma 4, del decreto

legislativo 3 dicembre 2010, n. 205, il primo periodo e' sostituito dal seguente: «Dalla data di entrata in vigore

del decreto ministeriale di cui all'articolo 49 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, e' abrogato l'articolo

186».

1-quater. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a

carico della finanza pubblica. )) "



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