Utilizzo terre e rocce da scavo
Articolo 49 del decreto - legge 24.1.2012 n.1, convertito nella legge 24.3.2012 n.27 "(Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività ")
Dettagli della notizia
Si riporta qui di seguito, per opportuna conoscenza, il testo dell'articolo 49 del
decreto - legge 24.1.2012 n.1, convertito nella legge 24.3.2012 n.27 "(Disposizioni urgenti per la concorrenza,
lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività").
/>
&nb
sp; &nbs
p; "Art. 49
/>
/>
&
nbsp; Utilizzo terre e rocce da scavo
1.
L'utilizzo delle terre e rocce da scavo e' regolamentato con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.
(( 1-bis. Il decreto di
cui al comma precedente, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto, stabilisce le condizioni alle quali le terre e rocce da scavo sono considerate sottoprodotti ai sensi
dell'articolo 184-bis del decreto legislativo n. 152 del 2006.
1-ter. All'articolo 39, comma 4, del decreto
legislativo 3 dicembre 2010, n. 205, il primo periodo e' sostituito dal seguente: «Dalla data di entrata in vigore
del decreto ministeriale di cui all'articolo 49 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, e' abrogato l'articolo
186».
1-quater. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a
carico della finanza pubblica. )) "