DELIBERA GIUNTA MUNICIPALE N.270 DEL 31.12.2004:"DETERMINAZIONE PER L'ANNO 2005 DELL'ALIQUOTA I.C.I.

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La Giunta Municipale con propria delibera n.270 del 31.12.2004 ha determinato per l’anno 2005 l’aliquota I.C.I.
Si riporta qui di seguito il testo della suddetta delibera.
“LA GIUNTA MUNICIPALE
Premesso che:
il D.to leg.vo 30 dicembre 1992, n.504, art.06, comma 02, prevede che la misura dell’imposta comunale sugli immobili è determinata, per ogni anno, entro il 31 ottobre dell’anno precedente;
La Legge n.388 del 23.12.00, art.53, comma 16, ha prorogato il citato termine facendolo coincidere con il termine ultimo per l’approvazione del bilancio di previsione;
Considerato che tale opportuno differimento permette che la scelta della misura dell’imposta coincida con l’elaborazione del bilancio, sede deputata per la programmazione finanziaria sia della spesa che dell’entrata;
Presa atto dei numerosi bisogni primari che i vari servizi comunali chiedono vengano soddisfatti, dopo anni di enormi ristrettezze economiche che hanno portato molti degli stessi al di sotto del limite considerato di normale funzionalità;
Preso atto, altresì, che, fra tali servizi, ne figurano alcuni di natura istituzionale quali quelli relativi ai cimiteri, alle scuole, alla raccolta dei rifiuti urbani ed allo spezzamento delle strade;
Ritenuto, pertanto, alla luce degli elementi emersi in sede di elaborazione del bilancio di previsione 2005, dover determinare la misura dell’aliquota dell’imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l’anno in corso;
Visti i pareri favorevoli espressi dal Direttore di Ragioneria in ordine alla regolarità tecnica e contabile;
Visto il D.to Leg.vo n.267/00;
Ad unanimità di voti espressi nei modi di legge;
DELIBERA
01) – Per le ragioni espresse in narrativa determinare, per l’anno d’imposta 2005, l’aliquota I.C.I. (imposta comunale sugli immobili) nella misura del 5% (cinquepermille) per l’abitazione principale e del 6% (seipermille) per gli altri immobili.
02) – Trasmettere copia della presente per i provvedimenti di competenza a:
- Ministro delle Finanze;
- Concessionario della riscossione;
- Funzionario responsabile d’imposta.”

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