IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI ANNO 2005

Dettagli della notizia

Si trascrive qui di seguito il testo del manifesto a cura del responsabile del funzionario responsabile, rag. Salvatore Stifini, riguardante l'I.C.I. relativa all'anno 2005.

"COMUNE DI TRICASE
PROVINCIA DI LECCE

UFFICIO TRIBUTI

ICI – Imposta Comunale Sugli Immobili

ANNO 2005

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

Visto di D. Lgs 30 dicembre 1992, n.504, istitutivo dell’imposta comunale sugli immobili e successive modificazioni ed integrazioni;
Vista la deliberazione G.M. n.62 del 7/03/2005, esecutiva ai sensi di legge, con la quale sono state determinate le aliquote I.C.I. per l’anno 2005, nelle seguenti misure;

- ABITAZIONE PRINCIPALE ALIQUOTA 5 PER MILLE – DETRAZIONI € 103,29

- TUTTI GLI ALTRI IMMOBILI ALIQUOTA 6,5 PER MILLE

Visto il regolamento comunale per l’applicazione dell’imposta comunale sugli immobili, approvato con deliberazione C.C. n. 8 del 1° febbraio ’99 in cui all’art.5 del predetto regolamento sono stati inseriti i presupposti di Abitazione Principale;
Vista, altresì, la deliberazione C.C. n.24 del 29 febbraio 2000, modificativa del predetto regolamento comunale per l’applicazione dell’I.C.I.

RENDE NOTO

Che i presupposti affinché l’abitazione sia considerata principale sono i seguenti:

ART.5 – ABITAZIONE PRINCIPALE
Si intende abitazione principale quella nella quale il soggetto persona fisica residente nel comune, dimora abitualmente si verifica nei seguenti casi:
a) abitazione di proprietà del soggetto passivo;
b) abitazione utilizzata dai soci di coop. Edilizia a proprietà indivisa;
c) alloggio regolarmente assegnato da istituto Autonomo Case Popolari;
d) abitazione posseduta a titolo di proprietà di usufrutto da soggetto anziano o disabile che ha acquisito la residenza in istituto di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.


Che il 30 giugno 2005 scade il termine per il versamento della prima rata della imposta comunale sugli immobili, pari al 100% dell’imposta dovuta per il periodo di possesso del 1° semestre 2004. La seconda rata a saldo, dovrà essere versata dal 1° al 20 dicembre 2005.

Il contribuente può comunque, versare l’intera imposta dovuta in unica soluzione entro il termine di scadenza della prima rata.

L’imposta deve essere corrisposta tramite il concessionario del servizio di riscossione tributi (SO.BA.RI.T. S.p.a.).

L’imposta per l’anno 2005 per gli immobili siti nel territorio di questo Comune, è determinata applicando al valore degli immobili stessi, come definito dall’art.5 del D. Lgs 30 dicembre 1992, n.504, l’aliquota sopra riportata, tenendo conto che tale valore è rivalutato, come per l’anno 2004, nella misura del 5% per i soli fabbricati;

L’imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell’anno nei quali si è protratto il possesso. La frazione di mese pari o superiore a quindici giorni è computata per intero;

Allo scopo di semplificare gli adempimenti a carico dei contribuenti si è disposto che a far data dall’1/1/1999 la soppressione dell’obbligo di presentazione di denuncia di variazione;

Il contribuente è obbligato a comunicare al Comune ogni acquisto, cessazione o modificazione della soggettività passiva, con la sola individuazione dell’unità immobiliare interessata, entro sessanta giorni dalla data della variazione; la comunicazione, può essere congiunta per tutti i contitolari dell’immobile, deve essere effettuata sulla base di appositi moduli predisposti dal Comune.

Per ulteriori informazioni, i cittadini potranno rivolgersi all’Ufficio Tributi del Comune.

Dalla residenza Municipale, 1 giugno 2005


IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
Rag. Salvatore STIFINI"




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