Referendum costituzionale ex art. 138 della Costituzione indetto per il 29 marzo 2020. Voto domiciliare.

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Referendum costituzionale ex art. 138 della Costituzione indetto per il 29 marzo 2020.Voto domiciliare.

Voto domiciliare

È la possibilità di esprimere il voto presso la propria abitazione ed è consentito a quelle persone che non possono uscire di casa a causa di infermità gravissima.

REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 29 MARZO 2019 IN MATERIA DI RIDUZIONE DEL NUMERO DEI PARLAMENTARI

In occasione del referendum costituzionale del 29 Marzo 2020, trovano applicazione le disposizioni di cui all'art. 1, comma 1, del D.L. 1/2006, convertito con Legge 27.1.2006 n. 22, come modificato dalla Legge n. 46/2009.

Il voto domiciliare è consentito, oltre che agli elettori che dipendono da apparecchiature elettromedicali che impediscono l'allontanamento dalla propria abitazione, anche agli elettori che sono affetti da gravissime infermità, e che per ragioni di salute non sono trasportabili nemmeno con il servizio gratuito organizzato dal Comune per gli elettori disabili (come previsto dall'art. 29 delle L. 5.2.1992 n. 104).

Come fare

Per poter usufruire del voto domiciliare l'elettore deve trasmettere al Comune nelle cui liste elettorali è iscritto una dichiarazione nella quale attesta la volontà di esprimere il diritto di voto presso l'abitazione in cui dimora, tra martedì 18 febbraio e lunedì 9 marzo 2020. Questa dichiarazione deve essere infatti presentata in un periodo compreso tra il quarantesimo e il ventesimo giorno giorno antecedente la data di votazione.

La domanda deve riportare, oltre alla volontà di esprimere il voto a domicilio, l'indirizzo completo dell'abitazione in cui l'elettore dimora e un recapito telefonico.

Modulo domanda voto domiciliare:

Alla richiesta l'elettore interessato deve allegare:

• copia delle tessera elettorale;

• copia documento d'identità in corso di validità;

• idonea certificazione sanitaria rilasciata dal funzionario medico designato dai competenti organi dell'azienda sanitaria locale: la certificazione medica per non indurre incertezze dovrà riprodurre l'esatta formulazione normativa, attestante, quindi, la sussistenza in capo all'elettore delle condizioni di infermità di cui all'art. 1, comma 1, della L. 46/2009, ovvero delle condizioni di dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali.

Questa certificazione, inoltre, potrà attestare l'eventuale necessità del c.d. "accompagnatore" per l'esercizio del voto.

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