TASI (Tributo comunale per i servizi indivisibili): Scadenza prima rata 16.10.2014

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Riproponiamo ancora una volta le seguenti informazioni inerenti alla TASI ( tassa sui servizi indivisibili).Con delibera consiliare n.37 del 1° settembre 2014 sono state fissate le aliquote TASI anno 2014:

Abitazione principale e pertinenze incluse le equiparate per Legge e Regolamento: aliquota 1,7 per mille;

Abitazioni e pertinenze diverse dalle abitazioni principali: aliquota 1,7 per mille;

Aree edificabili: aliquota 1,7 per mille;

Fabbricati rurali ad uso abitativo posseduti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella apposita sezione della Camera di Commercio: aliquota 1 per mille.

Gli articoli da 45 a 54 del Regolamento comunale IUC, approvato con delibera consiliare n.28 del 19.8.2014, disciplinano il tributo comunale per i servizi indivisibili (TASI), la cui scadenza della prima rata per quanto concerne il Comune di Tricase è fissata per il 16 ottobre 2014; mentre  il 3° comma dell'articolo 55 del succitato regolamento disciplina la Dichiarazione TASI.

Gli articoli 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54 e 55 del succitato Regolamento che qui di seguito si riportano si occupano rispettivamente di  presupposto e finalità, soggetti passivi, immobili soggetti al tributo, periodi di applicazione del tributo, determinazione della base imponibile, aliquote del tributo, riduzioni ed esenzioni della TASI, servizi indivisibili e relativi costi, versamento del tributo, importi minimi e dichiarazione:

 

                               "ART. 45
                  PRESUPPOSTO E FINALITA'

1. Presupposto del tributo comunale per i servizi indivisibili, di seguito TASI, è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale, e di aree edificabili, come definiti ai fini dell'imposta municipale propria, ad eccezione in ogni caso dei terreni agricoli.
2. Il tributo concorre al finanziamento dei servizi indivisibili erogati dal Comune, come meglio specificati dal successivo articolo 52 del presente regolamento.

                              

                                ART. 46
                       SOGGETTI PASSIVI

1. La TASI è dovuta da chiunque possieda, a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione o superficie, o detenga a qualsiasi titolo le unità immobiliari di cui al precedente articolo 45. In caso di pluralità di possessori o detentori essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.
2. Nel caso in cui l'unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sulla stessa, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria. In tale ipotesi l'occupante sarà tenuto al versamento della TASI nella misura del 15%, mentre il titolare del diritto reale sull'immobile della restante quota del tributo. In caso di una pluralità di titolari di diritti reali sull'immobile o di detentori, sorgono due distinte obbligazioni tributarie, una in capo ai primi ed una in capo ai secondi, ciascuna al suo interno di natura solidale.
3. Nel caso di detenzione temporanea degli immobili soggetti al tributo di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TASI è dovuta soltanto dal possessore dei locali a titolo di proprietà, uso, usufrutto, uso, abitazione o superficie. Per l'individuazione di tale fattispecie si fa riferimento alla durata del rapporto.
4. Nel caso in cui l'immobile soggetto al tributo sia oggetto di locazione finanziaria, la TASI è dovuta solo dal locatario a decorrere dalla data della stipulazione e per tutta la durata del contratto.
Per durata del contratto di locazione finanziaria deve intendersi il periodo intercorrente dalla data della stipulazione alla data di riconsegna del bene al locatore, comprovata dal verbale di consegna.
5. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della TASI dovuta per i locali e le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori, fermi restando nei confronti di quest'ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

 

                               ART. 47
          IMMOBILI SOGGETTI AL TRIBUTO

1. Sono soggetti alla TASI tutti i fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale e le aree edificabili, posseduti o detenuti a qualsiasi titolo, così come definiti ai fini IMU.
2. Per fabbricato si intende l'unità immobiliare iscritta o iscrivibile nel catasto fabbricati, considerandosi parte integrante del fabbricato l'area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza. Affinché un'area possa considerarsi pertinenza del fabbricato, ai fini dell'applicazione del tributo, è necessario che intervenga un'oggettiva e funzionale modificazione dello stato dei luoghi, che sterilizzi in concreto e stabilmente il diritto edificatorio che non si risolva,quindi, in un mero collegamento materiale, e che il contribuente provveda ad effettuare la dichiarazione originaria o di variazione in cui siano indicate e dimostrate le predette circostanze.
3. Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano, come unica unità immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, si considera abitazione principale per il nucleo familiare un solo immobile. Ove due coniugi non legalmente separati abbiano stabilito
invece la dimora abituale e la residenza anagrafica in due immobili situati in comuni diversi, le agevolazioni anzidette competono ad entrambi gli immobili solo a condizione che sia fornita idonea documentazione o altro elemento di prova idonei a dimostrare l'effettività dell'esigenza del mantenimento di dimore e residenze separate. In mancanza, le agevolazioni competono ad un solo immobile. Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.
4. Per area edificabile si intende l'area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi, anche semplicemente adottati e non approvati dall'organo competente, ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell'indennità di espropriazione per pubblica utilità. L'area inserita nello strumento urbanistico generale è, ai fini del tributo, edificabile, a prescindere dall'approvazione di eventuali strumenti attuativi necessari per la sua edificazione.
5. Nel caso di fabbricato di nuova costruzione lo stesso è soggetto all'imposta a partire dalla data di accatastamento come ultimato o da quella di ultimazione dei lavori di costruzione ovvero, se antecedente, dalla data in cui è comunque utilizzato.
6. Sono comunque esenti dal tributo le fattispecie previste dall'art. 1, comma 3, del Decreto Legge 06/03/2014, n. 16.

 

                                 ART. 48
         PERIODI DI APPLICAZIONE DEL TRIBUTO

1. Le obbligazioni tributarie nascenti al verificarsi del presupposto del tributo decorrono dal giorno in cui ha avuto inizio il possesso o la detenzione dei fabbricati o delle aree soggette al tributo e sussistono fino al giorno di cessazione. Il tributo è pertanto dovuto per il periodo dell'anno, computato in giorni, nel quale sussiste il possesso o la detenzione dei fabbricati o delle aree imponibili.
2. La cessazione dell'obbligazione nei confronti del detentore si ha dal giorno in cui la stessa è avvenuta, qualora sia tempestivamente dichiarata entro il termine di presentazione della dichiarazione. In mancanza, l'obbligazione termina dalla data di presentazione della dichiarazione, salvo che l'utente non dimostri con idonea documentazione il momento di effettiva cessazione.

 

                                ART. 49
       DETERMINAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE

1. La base imponibile degli immobili soggetti alla TASI è quella prevista per l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU).
2. La base imponibile è ridotta del 50 per cento:
a. per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'articolo 10 del Decreto Legislativo 22/01/2004, n. 42;
b. per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28/12/2000, n. 445, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente.

 

                                 ART. 50
                    ALIQUOTE DEL TRIBUTO

1. L'aliquota di base del tributo è del 1 per mille.
2. L'aliquota può essere ridotta, con deliberazione del Consiglio comunale, adottata ai sensi dell'art. 52 del Decreto Legislativo 446/97, fino anche al suo azzeramento.
3. Le aliquote della TASI sono stabilite con apposita deliberazione del Consiglio comunale, da adottarsi entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità con i servizi e con i costi individuati ai sensi dell'articolo 52 del presente regolamento e nel rispetto dei limiti indicati nel presente articolo, anche differenziandole in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili.
4. In ogni caso la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non può superare l'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31/12/2013.
5. Per l'anno 2014 l'aliquota massima non può superare il 2,5 per mille. Per il medesimo anno i limiti di cui al presente comma ed al comma precedente possono essere superati per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille, a condizione che siano finanziate detrazioni o altre misure, previste dalla deliberazione di cui al precedente comma 3, relativamente alle abitazioni principali ed alle unità immobiliari ad esse equiparate ai sensi dell'art. 13, comma 2, del Decreto Legge 06/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge 22/12/2011, n. 214, tali da generare effetti sul carico TASI equivalenti o inferiori a quelli determinatisi con riferimento all'IMU per la stessa tipologia di immobile.
6. L'aliquota massima prevista per i fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui all'art. 9, comma 3- bis, del D.L. 30/12/1993, n. 557, convertito con modificazioni dalla legge 26/02/1994, n. 133, non può superare in ogni caso l'1 per mille.
7. I predetti limiti massimi e minimi si devono intendere automaticamente adeguati in caso di modifiche legislative successive all'approvazione del presente regolamento.

                               ART. 51
                 RIDUZIONI ED ESENZIONI

1. Sono esenti dal tributo le seguenti fattispecie:
- l'unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso".
2. Il tributo è ridotto nelle seguenti ipotesi, delle percentuali di seguito indicate:
a) abitazioni principali una riduzione d'imposta del 50% per i nuclei familiari con ISEE non superiore ad €. 7.500,00;
a) abitazioni con unico occupante riduzione del 30%;
b) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo riduzione del 30%;
c) locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente riduzione del 30%;
d) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero, riduzione del 30%;
3. le riduzioni di cui al comma precedente non sono cumulabili.

 

                             ART. 52
SERVIZI INDIVISIBILI E RELATIVI COSTI

1. Il tributo concorre alla copertura dei costi dei seguenti servizi indivisibili erogati dal Comune:
a. Servizio di polizia locale
b. Servizi correlati alla viabilità ed alla circolazione stradale;
c. Servizio di illuminazione pubblica;
d. Servizi relativi ai parchi ed alla tutela ambientale del verde, altri servizi relativi al territorio ed all'ambiente;
2. Il costo dei servizi viene determinato annualmente nella deliberazione del Consiglio comunale di approvazione delle aliquote.
Il costo deve determinarsi in ogni caso, per ciascun servizio, tenendo conto dei costi di investimento e di esercizio, considerando tutti i costi diretti ed indiretti, nonché le quote di costi comuni e generali imputabili a ciascun servizio, determinati secondo i correnti principi della contabilità analitica. I costi dovranno determinarsi secondo il criterio economico, operando le opportune rettifiche ed integrazioni dei dati finanziari risultanti dalla contabilità dell'Ente.
3. La deliberazione sopra richiamata dovrà altresì indicare la percentuale di copertura dei costi dei servizi assicurata dalla TASI.

                             Art. 53
           VERSAMENTO DEL TRIBUTO

1. La TASI è versata direttamente al Comune, mediante modello di pagamento unificato (mod. F24) o bollettino di conto corrente postale al quale si applicano le disposizioni di cui all'art. 17 del Decreto Legislativo 09/07/1997, n. 241.
2. Il pagamento del tributo avviene secondo le modalità e le scadenze prescritte dall'art. 1, comma 688, della L. 147/2013.
3. L'importo complessivo del tributo annuo dovuto da versare è arrotondato all'euro superiore o inferiore a seconda che le cifre decimali siano superiori o inferiori/pari a 49 centesimi, in base a quanto previsto dal comma 166, art. 1, della L. 296/2006. L'arrotondamento, nel caso di impiego del modello F24, deve essere operato per ogni codice tributo.

                             "ART. 54
                       IMPORTI MINIMI

1. Il contribuente non è tenuto al versamento del tributo qualora l'importo annuale dovuto per tutti gli immobili dallo stesso posseduti o detenuti è inferiore ad € 5,00."

 

                          ART. 55
                  DICHIARAZIONE

1. I soggetti passivi dei tributi presentano la dichiarazione relativa all'imposta unica comunale entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo alla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo.
2. Per la presentazione della dichiarazione IMU restano ferme le specifiche norme legislative e quanto disposto dall'art. 19 del presente regolamento.
3. Ai fini della dichiarazione relativa alla TASI si applicano le disposizioni concernenti la presentazione della dichiarazione IMU. In sede di prima applicazione del tributo si considerano valide tutte le dichiarazioni presentate ai fini dell'IMU o della previgente ICI, contenenti tutti gli elementi utili per l'applicazione del tributo. Tutti i possessori di immobili soggetti alla TASI che non hanno presentato nel tempo una valida dichiarazione ICI o IMU, ovvero la cui dichiarazione non contiene tutti gli elementi necessari per applicare il tributo, nonché tutti i detentori degli stessi, sono tenuti a presentare la dichiarazione TASI nel termine indicato dal precedente comma 1.
4. Per la presentazione della dichiarazione TARI si applicano le norme del seguente articolo."

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