Entro il 16 giugno 2020, deve essere effettuato il versamento in acconto dell’Imposta Municipale NUOVA I.M.U. (vecchia IMU + Tasi) dovute per l’anno 2020 per tutte le categorie di immobili

Anche la nuova normativa in vigore dal 1° gennaio 2020 ha soppresso i versamenti per: A) ABITAZIONI PRINCIPALI E RELATIVE PERTINENZE, ESCLUSI I FABBRICATI CLASSIFICATI NELLE CATEGORIE A/1, A/8 E...

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In allegato il Manifesto del 25.5.2020 a firma del Funzionario Comunale Responsabile d'Imposta, dott. Cosimo D'aversa, con il quale informa che entro il 16 giugno 2020, deve essere effettuato il versamento in acconto dell’Imposta Municipale NUOVA I.M.U. (vecchia IMU + Tasi) dovute per l’anno 2020 per tutte le categorie di immobili. La misura dell’acconto deve essere pari al 50% dell’imposta totale calcolata con le aliquote in vigore nell’anno 2019 a titolo di Imu maggiorate delle aliquote Tasi.

Anche la nuova normativa in vigore dal 1° gennaio 2020 ha soppresso i versamenti per:

A) ABITAZIONI PRINCIPALI E RELATIVE PERTINENZE, ESCLUSI I FABBRICATI CLASSIFICATI NELLE CATEGORIE A/1, A/8 E A/9 (PER I QUALI L’IMPOSTA E’ DOVUTA);

B) UNITA’ IMMOBILIARI APPARTENENTI ALLE COOPERATIVE EDILIZIE A PROPRIETA’ INDIVISA, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, nonché ALLOGGI REGOLARMENTE ASSEGNATI DAGLI ISTITUTI AUTONOMI PER LE CASE POPOLARI (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell’art 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n° 616.

Il versamento a saldo deve essere effettuato esclusivamente utilizzando il modello F24, presso gli sportelli di qualunque agente della riscossione o banche o uffici postali.

Il codice comune da indicare nel modello F24 per il Comune di Tricase è L419.

Il valore venale delle aree edificabili, per l’anno 2020, è quello stabilito con determina n. 319 del 21/03/2019.

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